Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione (1):
1) per motivi attinenti alla giurisdizione (2);
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza (3);
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (4) e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento (5);
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio(6).
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.(7) (8).
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
(1) Alinea, così sostituito dall'art. 59, l. 26-11-1990, n. 353 in vigore dall'1-1-1993.
Ai sensi dell'art. 90 l. cit. tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1-1-1993.
(2) È possibile un concorso tra il ricorso in esame e il regolamento di giurisdizione quando il giudice a quo si è pronunciato solo sulla giurisdizione e non sul merito della causa.
(3) Sono questi i casi in cui il giudice si è pronunciato anche sul merito e non solo sulla competenza, sicché la proposizione del regolamento di competenza è solo facoltativa [v. 42].
(4) L'errore di diritto può riguardare l'individuazione o l'interpretazione della norma ovvero l'applicazione della stessa ad una fattispecie da essa non contemplata. In ogni caso non sono impugnabili per il motivo in esame le sentenze pronunciate secondo equità.
(5) Il motivo di cui al n. 4 dell'art. 360 riguarda le violazioni di norme processuali che siano causa di nullità della sentenza in via diretta in quanto volte a regolare la sentenza come atto o per derivazione, in quanto volte a regolare l'intero procedimento e capaci di riverberarsi sull'atto finale di esso.
(6) Articolo così modificato dal Dlgs. 40/2006.
(7) Articolo così modificato dal Dlgs. 40/2006. Si tratta del c.d. ricorso per saltum (o omisso medio), la cui previsione risponde ad esigenze di economia processuale posto che è consentito alle parti di ottenere immediatamente una pronuncia della Suprema Corte senza esperire il rimedio dell'appello, ancorché ammissibile.
(8) Quanto all'oggetto del ricorso va sottolineato che la giurisprudenza, in forza del disposto dell'art. 111 Cost. ritiene impugnabili non solo i provvedimenti che hanno la forma della sentenza, ma ogni provvedimento a carattere decisorio, capace, cioè, di incidere definitivamente sulle situazioni giuridiche dei privati, benché privo della veste formale della sentenza.
Tale mezzo di impugnazione non comporta una nuova valutazione nel merito, ma permette una revisione delle sole attività processuali, sindacando la legittimità delle stesse ovvero l'esatta applicazione delle norme di diritto: tale ricorso pertanto non ha né effetto sospensivo, né devolutivo.
Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)
Il volume propone commenti di autorevole dottrina alla riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e dalla recentissima legge 18 giugno 2009, n. 69.
Gli autori hanno commentato non solo le nuove norme sul procedimento davanti alla Suprema Corte introdotte dalla legge n. 69/2009, ma anche aggiornato le pagine sul capo I del d.lgs. 40/06 (già pubblicate in Le nuove leggi civili commentate, n. 2-3, 2008) sì da porre tempestivamente... (continua)
Il recente intervento normativo di riforma del processo civile, attuato mediante la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha interessato in modo rilevante anche il giudizio di legittimità. Ciò ha reso necessaria una nuova riflessione sul ruolo della Corte di cassazione, anche alla luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, in particolare con riferimento all'efficacia formale del precedente e all'introduzione di un "filtro" per l'accesso al giudizio di cassazione,... (continua)
Si tratta del terzo volume del “Commentario alle riforme del processo civile”, il quale approfondisce le riforme del processo di cassazione e dell'arbitrato. Suddiviso in due tomi, questo secondo tomo si occupa dell'arbitrato e di una importante commento all'entrata in vigore della nuova disciplina riguardante il giudizio di cassazione e l'arbitrato.
Nella legge n. 80 del 2005, infatti, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)