Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Il volume, il terzo dell'opera "Spiegazioni di diritto processuale civile" tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni. La trattazione spazia dall'appello, alla cassazione all'impugnazione dei lodi ed è anche molto tecnica. Per questo l'Opera si presenta utile sia allo studente sia all'Operatore.
(continua)Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [disp. att. 124] (1).
(1) Tale formula determina la conclusione del processo e la preclusione per le parti di chiedere al giudice di giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto.
La cosa giudicata formale è generalmente contrapposta alla cosa giudicata in senso sostanziale disciplinata dal codice civile, la quale si impone nei confronti di tutte le parti come regola incontestabile del rapporto sostanziale. L'impostazione prevalente nega tale distinzione, ritenendo che entrambe le figure siano due profili di un unico fenomeno volto a garantire l'incontrovertibilità della sentenza e l'immutabilità dei suoi effetti.
Nel caso di specie si può parlare di giudicato amministrativo: laddove, ad opera del giudicato di primo grado, sia intervenuto il riconoscimento del diritto principale di credito (nella specie, si desume essere stato riconosciuto il diritto della P.A. al corrispettivo della locazione), la corrispondente pretesa al pagamento è esercitabile per tutto il tempo di durata dell'azione del giudicato medesimo (10 anni, ex art. 2953 del c.c.), sostituendosi alla prescrizione breve cui sarebbe stato soggetto il diritto investito dal provvedimento stesso.
Il volume illustra la disciplina delle impugnazioni nel processo civile alla luce delle numerose novità apportate dalla legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (tra le quali spicca la modifica del giudizio di legittimità). L'indice analitico, dettagliato, consente l'immediata individuazione delle tematiche di interesse.
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Luca, martedì 16 novembre 2010 , chiede:
Una sentenza di rigetto di una istanza da parte di un TAR, può considerasi una sentenza di condanna passata in giudicato? Mi spiego meglio. Nel 1996, a seguito di un aumento del canone di locazione, retroattivo di circa 2 anni, sulla base della legge del 1994 sull'equo canone, molti utenti di alloggi di servizio (Forze Armate) hanno fatto ricorso al TAR. Il citato Tribunale, nello stesso anno, ha disposto una sospensiva del recupero crediti. Nel 2001 il TAR ha rigettato il ricorso, senza alcuna condanna e compensando le spese, inducendo l'Amministrazione militare a recuperare le somme sulla base della legge in vigore. L'Amministrazione ha iniziato, con molta calma, il recupero delle somme. In base all'art 2948 del c.c., il recupero delle somme relative a fitti e pigioni va in prescrizione dopo 5 anni. Allo scrivente è stato notificato, dall'Amministrazione, oltre otto anni dalla sentenza, quindi, già prescritto. Il Dirigente preposto ha sostenuto però che la prescrizione è decennale, in base all'art. 2953 e non quinquennale per il recupero dei canoni di locazione ed ha iniziato a trattenere le somme secondo lui legittimamente da recuperare. La mia domanda quindi è la seguente: l'art 2953 parla di sentenze di condanna passate in giudicato (e questa non è una sentenza di condanna); la prescrizione è quella prevista dall'art. 2948, quindi quinquennale; quindi, è corretta la mia interpretazione? Grazie.