Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
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Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4) (2), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazionedella sentenza stessa (3).
La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.
Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto (4).
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo (5).
(2) Originariamente era prevista la possibilità di impugnare la sentenza della Cassazione ex art. 395, n. 4 quale diretta conseguenza di un'importante sentenza della Corte costituzionale (sent. 86/17) con la quale la Consulta aveva esteso la revocazione per errore di fatto alle sentenze della Cassazione purché impugnate per nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4.
Successive sentenze della Corte costituzionale, concordarono nel ritenere illegittima anche la limitazione imposta dal richiamo all'art. 360 n. 4. Tale orientamento è stato recepito dalla legge di riforma: in forza della nuova disposizione, la revocazione per errore di fatto diviene mezzo di impugnazione proponibile avverso qualunque sentenza della Corte a prescindere dai motivi del ricorso.
L'espressa previsione dell'istituto della correzione anche ai provvedimenti de quibus dà risposta ad una interpretazione estensiva degli artt. 287 e 288 in tal sede, consolidatasi da tempo in giurisprudenza.
(3) La Corte Cost. con sent. 18-4-1996, n. 119 ha dichiarato la illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, del 391bis nella fissazione del termine (60 g. dalla notificazione della sentenza o 1 anno dalla sua pubblicazione) per la proposizione dell'istanza di correzione: gli errori materiali delle sentenze della Suprema Corte sono, pertanto, sempre correggibili.
(4) Il 3° comma dell'art. 391bis risolve in via definitiva i problemi che si sono posti all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 relativi alla formazione o meno del giudicato durante il periodo di pendenza del termine per promuovere la revocazione. Il legislatore del '90 ha prescelto la soluzione positiva: ciò significa che la revocazione per errore di fatto, che di norma rientra tra i casi di revocazione ordinaria, assume natura di mezzo straordinario di impugnazione quando sia proposta avverso una sentenza della Cassazione.
(5) Tale previsione risponde all'esigenza di evitare che la revocazione ex art. 395, n. 4 possa essere proposta per fini meramente dilatori.