Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall'infortunistica stradale ai lavori edili, dai reati relativi alla pubblica amministrazione a quelli connessi agli abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze tecniche in campo civile e penale, tutte contenute nel CD allegato, in formato modificabile. Il volume è la naturale prosecuzione del Vademecum del Consulente tecnico d'ufficio e di parte pubblicato dallo stesso editore. Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le... (continua)
Questo volume costituisce una sorta di ideale continuazione de "La prova dei fatti giuridici" pubblicato sempre nel Trattato nel 1992. In quel lavoro si discuteva una serie di problemi che si potrebbero definire di teoria generale della prova. Ora vengono invece affrontati in modo analitico i vari argomenti che riguardano la prova nel processo civile, dalla deduzione, ammissione e assunzione delle prove sino alla valutazione finale di esse, includendo uno studio esteso ed approfondito dei... (continua)
Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [1966], né sopra un fatto illecito [2043] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [1350], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso [2700].
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (1) [2960] e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti (2).
(1) Il giuramento può riguardare un fatto proprio (cd. de veritate) oppure un fatto non proprio della parte chiamata a giurare, ma del quale essa sia a conoscenza (giuramento «de scientia»). In tale ultimo caso, ove il giurante affermi di non ricordare o di ignorare i fatti, la dichiarazione da lui resa equivale a giuramento in senso negativo e non già a rifiuto di prestarlo, con la conseguenza che il giudice dovrà dichiarare soccombente il deferente e vincitore il primo.
(2) Il riferimento mira ad equilibrare la posizione processuale delle parti in quanto consente alla parte, chiamata a giurare sulla verità di un determinato fatto, di sottrarsi all'alternativa tra il prestare il giuramento decisorio (vincendo su quel determinato punto della controversia, ma accollandosi la responsabilità di eventuali affermazioni false) e il non prestarlo (soccombendo su quel medesimo punto), addossando, a sua volta, al deferente la responsabilità della relativa scelta e, conseguentemente, dell'esito totale o parziale del giudizio.
Il presente volume ha lo scopo è fornire una guida ai tecnici agli inizi della carriera e un supporto di confronto, analisi e verifica ai professionisti più esperti. In questa seconda edizione - profondamente rinnovata - il lavoro si arricchisce di nuovi e diversi contenuti. Il volume non si limita a trattare le attività rituali in cui è coinvolto il CTU ma va oltre, dedicando un completo ed ampio spazio al tentativo di conciliazione della controversia che, dopo... (continua)
L'opera, aggiornata al Decreto Ministeriale 17 febbraio 2010 che approva il modello di testimonianza scritta e le relative istruzioni per la compilazione, ha lo scopo di fornire agli operatori del diritto, attraverso l'analisi della più recente elaborazione giurisprudenziale e della dottrina, una descrizione dell'istituto riguardante la testimonianza. Si affrontano gli aspetti della prova testimoniale orale dal punto di vista sostanziale e pratico, in relazione alle dinamiche e alle... (continua)
Il consulente tecnico nel processo civile, il perito nel processo penale e il consulente tecnico del P.M., hanno il compito di integrare le cognizioni tecniche e scientifiche del giudice e delle parti. Da ciò consegue un alto grado di responsabilità, essendo anch'egli parte, seppur incidentale e temporanea, del procedimento-processo.
Le recenti riforme intervenute nel nostro ordinamento, che hanno interessato la giustizia civile, amministrativa, e tributaria, hanno... (continua)