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Articolo 20 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Dispositivo dell'art. 20 Codice di procedura civile

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche (1) competente il giudice del luogo in cui è sorta (2) [1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444 1182, 1306 c.c.] (3).

Note

(1) L'articolo in esame indica per le cause relative a diritti di obbligazione due fori facoltativi, speciali e derogabili per volontà delle parti. Si tratta di fori elettivamente concorrenti, pertanto l'attore potrà scegliere liberamente l'uno o l'altro: il convenuto deve adeguarsi alla scelta dell'attore, che non è tenuto a motivare la sua decisione.
(2) Il luogo "in cui è sorta" l'obbligazione è quello di conclusione del contratto (forum contractus). Ad esempio, nei contratti stipulati da persone lontane, sarà competente il giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, ai sensi dell'art. 1326 del c.c..
Nelle obbligazioni che derivano da atto illecito, l'azione va proposta davanti al giudice del luogo in cui il danno si è prodotto (forum commissi delicti), e non in quello della condotta illecita, laddove si tratti naturalmente di luoghi diversi. E' possibile che il danno si produca in più luoghi: in tal caso, si prenderà in considerazione il luogo di prima incidenza causale dell'azione nella sfera giuridica dell'attore. Solo se risulti particolarmente complesso individuare dove si sia verificato l'evento dannoso si potrà considerare competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'illecito.
(3) Il foro competente alternativo è dato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Il luogo di adempimento è in genere stabilito concordemente dalle parti; altrimenti, si applicano le norme dispositive dettate dal codice civile per le singole fattispecie contrattuali, come quelle stabilite dagli artt. 1498 e 1510 in materia di vendita, o l'art. 1774 in relazione al contratto di deposito. Per le obbligazioni pecuniarie, vale quanto stabilito dall'art. 1182 c.c.: in particolare, l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore.
A tutela del convenuto, si ritiene che il foro in esame non possa essere invocato quale foro alternativo a quelli previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. quando la natura dell'obbligazione (ad esempio, un contratto che vada eseguito sull'intero territorio nazionale) comporti la competenza di un numero indefinibile di giudici.

Brocardi

Forum contractus
Forum delicti
Forum destinatae solutionis

Spiegazione dell'art. 20 Codice di procedura civile

Il foro previsto da questa norma è detto facoltativo in quanto, tutte le volte in cui una causa verta in materia di obbligazioni, viene lasciata all’attore la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., oppure del criterio di competenza di carattere oggettivo dettato dell'articolo in argomento (correlato al luogo in cui è sorto o deve essere eseguito un rapporto giuridico obbligatorio, c.d. forum obligationis)
La competenza per territorio individuata alla stregua della norma in esame risponde a finalità di carattere processuale, le quali si fanno consistere nel consentire al Giudice di poter meglio gestire il processo, data la vicinanza del suo ufficio con il luogo in cui possono trovarsi gli elementi di prova da acquisire per la decisione della causa.

In ordine alla sua natura giuridica può dirsi che si tratta di un foro di carattere:
  1. speciale: opera esclusivamente nel caso di azioni personali;
  2. facoltativo: viene rimesso all’attore la facoltà di sceglierlo;
  3. concorrente: i due fori individuati alla stregua dell’art. 20 c.p.c. sono, oltre che concorrenti con il foro generale, anche concorrenti tra di loro (se essi non coincidono sarà l’attore a decidere se adire il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione ovvero quello del luogo in cui la stessa deve essere eseguita).

Sotto il profilo del suo ambito di operatività, la norma trova applicazione per tutte le obbligazioni, qualunque sia la loro fonte, e dunque sia nel caso di obbligazioni contrattuali che extracontrattuali, legali e, in generale, prodotte da qualunque altro fatto idoneo.
I tipi di azioni attraverso cui far valere o contestare il rapporto obbligatorio, invece, debbono avere natura personale, e così vi si intendono ricomprese le azioni di accertamento, di condanna, costitutive di rapporti giuridici obbligatori, nonché le azioni di nullità, annullamento, simulazione, rescissione o risoluzione di un contratto.

Devono intendersi escluse le azioni reali mobiliari ed immobiliari, anche se in realtà al forum obligationis si può fare ricorso nel caso in cui il rapporto giuridico obbligatorio coincida con la restituzione di un bene immobile conseguente all’accoglimento della relativa domanda (ha precisato al riguardo la Corte di Cassazione - cfr. Cass. n. 9636/1998 e Cass. n. 17665/2004 - che la natura petitoria o reale di un’azione deve ravvisarsi soltanto nei giudizi in cui si controverta sul diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene, e non in quelli che, seppure abbiano ad oggetto il bene, prendono la loro origine da pretese fondate su rapporti obbligatori).

Sempre sotto il profilo del suo ambito di operatività va poi evidenziato che:
  1. la norma non può applicarsi nel caso di azioni relative a rapporti sussistenti tra consumatore e professionista, in quanto per questi casi vige la disposizione dettata dall’art. 33 comma 2° lett. u) del D.lgs. 206/2005 (il quale dispone che tali azioni vanno proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, c.d. foro del consumatore, definito speciale ed esclusivo).
  2. sono escluse dal suo campo di applicazione le controversie di lavoro, poiché queste, ex art. 413 del c.p.c., vanno proposte dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza, purchè la relativa domanda venga proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione;
  3. per tutte le controversie in materia di privacy e trattamento dei dati personali, l’art. 152 del codice privacy, il quale a sua volta rinvia all’art. 10 D.lgs. 150/2011, prevede la competenza territoriale esclusiva del Tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento (questo è stato definito come foro di carattere esclusivo, in quanto non concorre né con il foro altrettanto esclusivo del consumatore né con quello delle obbligazioni qui disciplinato);
  4. nel caso in cui parte del rapporto obbligatorio sia una pubblica amministrazione, troverà applicazione l’art. 25 del c.p.c. se trattasi di amministrazione dello Stato istituzionalmente difesa dall’avvocatura dello Stato, mentre gli enti pubblici diversi dallo Stato possono essere convenuti, oltre che davanti al giudice del luogo individuato in base ai criteri di collegamento indicati dall’art. 20 c.p.c., ripresi dal suddetto art. 25 c.p.c., anche in base all’art. 19 del c.p.c..

Il concetto di obbligazione.
Può verificarsi che dal rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti ne scaturiscano più obbligazioni a carico di entrambe le parti o di una sola di esse.
In un caso del genere l’attore non potrà radicare la competenza sulla base di una qualsiasi delle obbligazioni, ma solo con riferimento a quella in relazione alla quale intende instaurare la lite (c.d. obbligazione rilevante).
In tal senso può agevolmente argomentarsi dallo stesso tenore letterale della norma, poiché quando essa fa espresso riferimento all’obbligazione dedotta in giudizio, in realtà intende riferirsi proprio all’obbligazione posta a base della domanda giudiziale.

Diverso è il caso in cui siano dedotte in giudizio più obbligazioni, poiché in tale ipotesi occorre riferirsi all’obbligazione che può qualificarsi come principale rispetto alle altre, mentre, soltanto se nessuna può considerarsi tale, l’attore avrà possibilità di scegliere tra i fori che risultano alternativamente competenti.
Una particolare ipotesi è quella derivante dall’esercizio dell’azione di ripetizione di indebito: poiché tale azione presuppone l’accertamento dell’inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c. va fatta non con riferimento all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, ma all’obbligazione in esecuzione della quale è stata eseguita la prestazione indebita (così si avrà che foro dell’insorgenza dell’obbligazione sarà quello in cui ebbe origine il rapporto obbligatorio, mentre foro dell’adempimento sarà quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione che si assume indebita).

La scelta tra i fori concorrenti.
Regola di portata generale permane sempre quella fissata dall’art. 10 del c.p.c. in relazione alla competenza per valore, e valevole per tutti i criteri di collegamento preposti alla individuazione del giudice (compresi quelli dell’art. 20 cpc), secondo la quale il collegamento tra il giudice e la controversia che il primo è chiamato a decidere si determina in base alla domanda.
Nel rispetto di tale criterio generale, tutte le volte in cui si è in presenza di una causa relativa a diritti di obbligazione, l’attore gode della possibilità di avvalersi di una facoltà di scelta, potendo appunto scegliere tra:
  1. adire il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio;
  2. adire il giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta;
  3. adire il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.

Vediamo adesso come va individuato e cosa si intende per luogo dove è sorta l'obbligazione. A tal fine è necessario operare una distinzione tra obbligazioni contrattuali, obbligazioni di fonte legale e obbligazioni derivanti da fatto illecito.
  1. Obbligazioni contrattuali
Stabilire dove una obbligazione contrattuale sia sorta comporta la necessità di fare riferimento alle norme di diritto sostanziale che disciplinano la conclusione del contratto e, più precisamente, agli artt. 1326 ss. c.c.; è, infatti, nel momento della conclusione del contratto che sorgono le relative obbligazioni per ciascuna delle parti.
Stando a tali regole generali, dunque, foro competente è quello del luogo in cui chi ha fatto la proposta contrattuale ha avuto conoscenza dell'accettazione (per le diverse modalità di conclusione del contratto, poi, sarà necessario fare riferimento alle norme che prevedono le diverse fattispecie, quali l’art. 1333 del c.c. per il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; l’art. 1327 del c.c. per il contratto concluso mediante inizio dell’esecuzione, e così via).

  1. Obbligazioni di fonte legale.
Esempio classico è quello dell’obbligo degli alimenti tra parenti, per le quali il luogo in cui sorge l’obbligazione si identifica con il luogo di nascita dell’alimentando.
Altre ipotesi in cui può venire in rilievo il luogo in cui è sorta l’obbligazione è nel caso di domanda di modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, per la quale, secondo la giurisprudenza prevalente, è territorialmente competente anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento (che si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto).

  1. Obbligazioni da fatto illecito.
Per questo tipo di obbligazioni il c.d. locus commisi delicti corrisponde al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso prodotto dal fatto illecito.
Può accadere che l’evento dannoso si sia prodotto in luoghi diversi: in tal caso assume rilevanza il luogo in cui, per la prima volta, l’azione o l’omissione illecita hanno leso il patrimonio dell’attore.
Qualora, poi, vi sia una divergenza tra luogo in cui è stata posta in essere la condotta illecita e luogo di produzione del danno, assume rilevanza ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente il luogo in cui il danno si è prodotto.
Un caso particolare di cui la giurisprudenza si è trovata di recente ad occuparsi abbastanza spesso è quello dell’illecito commesso a mezzo internet. A tal riguardo si è constatata l’impossibilità di fare riferimento, per l’individuazione del forum commisi delicti, al luogo di prima pubblicazione della notizia così come a quello di immissione della notizia diffamatoria in rete, e ciò sulla base del rilevo che il danno non si produce automaticamente con l’immissione in rete, ma solo a seguito di accesso al sito da parte dei visitatori.
Poiché, tuttavia è pure impossibile individuare con esattezza quest’ultimo luogo, si è concluso che giudice competente deve ritenersi quello del luogo di domicilio del soggetto realmente danneggiato, in quanto in tale luogo si verificano principalmente gli effetti pregiudizievoli dell’offesa alla reputazione.

Il luogo di adempimento dell’obbligazione.
Anche qui risulta indispensabile fare riferimento alle norme civilistiche che regolano la materia.
In particolare, l’art. 1182 del c.c. detta a tale riguardo una gerarchia di fonti nella determinazione del luogo di adempimento, dando prevalenza all’accordo delle parti; in mancanza di accordo delle parti, il luogo di adempimento del contratto può risultare dagli usi o può essere desunto, in sede di interpretazione integrativa della volontà dei contraenti, dalla natura della prestazione o da altre circostanze.
Qualora non ricorra alcuno dei criteri sopra indicati, si farà prima riferimento alle singole disposizioni dettate per i diversi contratti e, infine, alle ulteriori regole contenute nei successivi commi dell'art. 1182 c.c.
Una particolare attenzione va dedicata alla regola dettata dal terzo comma dell'art. 1182 c.c: dalla sua lettura si ricava che, nel caso in cui oggetto la domanda riguardi una obbligazione avente ad oggetto, sin dall'origine, una prestazione in danaro liquida ed esigibile, il luogo di adempimento dell'obbligazione dovrà individuarsi nel domicilio del creditore (dunque il creditore potrà citare il debitore nel foro del proprio domicilio).
Nel caso, invece, di obbligazioni pecuniarie per somme originariamente indeterminate e per la cui quantificazione si renda necessario l'intervento del giudice, vale la regola generale indicata dal 4° co. dell'art. 1182 c.c., la quale fa riferimento al criterio del domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Massime relative all'art. 20 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 39028/2021

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).

Cass. civ. n. 6190/2021

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182c.c. art. 1182 - Luogo dell'adempimento, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016).

Cass. civ. n. 4792/2021

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 32692/2019

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015).

Cass. civ. n. 28403/2019

In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l'atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.

Cass. civ. n. 7674/2019

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Cass. civ. n. 17311/2018

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 11811/2018

In tema di determinazione della competenza per territorio, il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del venditore qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come "macchinario industriale da montare e collaudare" delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione).

Cass. civ. n. 28490/2017

La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Cass. civ. n. 20522/2017

Ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul "forum destinatae solutionis", qualora tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma 3 c.c.

Cass. civ. n. 118/2017

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, sicché, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio alla sua scadenza.

Cass. civ. n. 18815/2014

In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. si applica anche quando l'oggetto dell'azione non sia l'adempimento dell'obbligazione, ma l'accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le "cause relative a diritti di obbligazione", cui fa riferimento tale norma, rientrano quelle dirette a postulare l'accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento "al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio" ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all'individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al "petitum" dell'azione esercitata.

Cass. civ. n. 6762/2014

Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.

Cass. civ. n. 26269/2013

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il "forum contractus" ex art. 20 c.p.c. deve farsi riferimento, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato, che firma il mandato per autentica, mentre, qualora il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell'atto di citazione, a margine del quale il mandato stesso si trovi.

Cass. civ. n. 11337/2013

Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da "causa petendi" rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. Pertanto, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all'obbligazione del venditore di consegnare una cosa non difettosa.

Cass. civ. n. 19920/2012

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.

Cass. civ. n. 19473/2012

In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 c.c., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).

Cass. civ. n. 6882/2012

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.

Cass. civ. n. 21000/2011

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Cass. civ. n. 12455/2010

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Cass. civ. n. 26790/2009

La disposizione dell'art. 1182, comma terzo, c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi.

Cass. civ. n. 21661/2009

Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.

Cass. civ. n. 16446/2009

In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 c.c. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore; coincidente con quello. del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 16417/2009

Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c.

Cass. civ. n. 11396/2009

L'obbligazione del garante di un concordato preventivo viene ad esistenza solo in quanto - ed a partire dal momento in cui - la proposta concordataria alla quale essa accede è approvata dai creditori, che della garanzia medesima sono beneficiari, ed a condizione che il concordato sia poi omologato. Ne consegue che, ai fini della identificazione del "forum contractus", in riferimento alla controversia relativa all'adempimento delle obbligazioni assunte da chi ha garantito il concordato, occorre avere riguardo al luogo in cui il concordato medesimo sia stato approvato dai creditori, giacché tale approvazione investe anche la garanzia che ad esso accede e che solo in tal modo si perfeziona.

Cass. civ. n. 21910/2008

In tema di competenza "ratione loci" a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta incompiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore.

Cass. civ. n. 15019/2008

Il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.

Cass. civ. n. 245/2008

In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto — anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) — poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico.

Cass. civ. n. 22941/2007

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo di vendita presso o tramite istituto bancario, in quanto, trattandosi di modalità destinata soltanto a facilitare la riscossione del credito, la stessa non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, comma terzo, c.c., a quello del debitore, a meno che la suddetta modalità non sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 c.c.

Cass. civ. n. 15110/2007

In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. — che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda — è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione — sia pure di tipo ipotetico — fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita.

Cass. civ. n. 12234/2007

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il forum commissi delicti si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il forum commissi delicti è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento.

Cass. civ. n. 8203/2007

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

Cass. civ. n. 21625/2006

In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.

Cass. civ. n. 14488/2006

Quando, nella vendita da piazza a piazza, l'oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell'utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un unicum funzionante, e sia espressamente pattuito — o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto — l'obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione del forum destinatae solutionis indicato dall'art. 20 c.p.c. Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell'oggetto compravenduto, ma l'oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all'esito dell'assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.

Cass. civ. n. 28227/2005

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. trova applicazione anche rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 c.p.c.).

Cass. civ. n. 1057/2005

Nella vendita da piazza a piazza, il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio, l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto. Nè rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro, il luogo dell'adempimento al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c.

Cass. civ. n. 21516/2004

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c. — la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta — è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza — in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 c.c. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto — il forum contractus che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.

Cass. civ. n. 20177/2004

Sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore — secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda — è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata.

Cass. civ. n. 19929/2004

Qualora, per contratto, il debitore debba adempiere la sua prestazione in più luoghi del territorio dello Stato, il numero indeterminato dei giudici astrattamente competenti per territorio rende inapplicabile l'art. 20, seconda parte, c.p.c., e determina l'applicabilità dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. concernenti l'individuazione del foro generale delle persone (principio affermato in una fattispecie in cui il debitore si era obbligato a porre sul mercato il prodotto della parte attrice in diversi punti di vendita del territorio nazionale).

Cass. civ. n. 18906/2004

L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall'art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all'errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato).

Cass. civ. n. 16338/2004

In tema di compravendita la domanda del compratore, diretta a far valere la garanzia per vizi della cosa, trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, al fine della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi dell'art. 1510 c.c., determina il forum destinatae solutionis.

Cass. civ. n. 12974/2004

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'«evento dannoso» ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attività di concorrenza sleale tra società di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonchè il disinvestimento da parte della clientela della società danneggiata).

Cass. civ. n. 648/2004

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498, c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

Cass. civ. n. 8590/2002

In tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 7507/2002

Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il forum rei sitae), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell'art. 20 c.p.c. Pertanto, qualora si chieda l'accertamento della nullità del contratto di mediazione e l'inesistenza, in capo al mediatore, del diritto a percepire la provvigione (con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo) occorre far riferimento, in via alternativa, o al luogo in cui è stato concluso il contratto di mediazione o a quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuto l'obbligo di pagare la provvigione stessa (se dovuta).

Cass. civ. n. 10222/2001

Il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Cass. civ. n. 6740/2001

Il forum destinatae solutionis di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile quale foro facoltativo in deroga di quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie riguardante un contratto da eseguirsi in tutto il territorio nazionale; vedi Corte Cost. n. 269/92).

Cass. civ. n. 8547/2000

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., non incide sul forum destinatae solutionis la pattuita modalità di pagamento del prezzo mediante cambiale tratta, se tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come semplice facoltà concessa al debitore (nel qual caso non comporta deroga al principio generale del forum solutionis fissato dagli artt. 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, c.c., con esclusione pertanto, dell'applicabilità del diverso criterio di individuazione del luogo di pagamento nel domicilio del debitore, ex art. 44 legge cambiaria), e, comunque, se non risulti certa la rinunzia dell'alienante al diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio ai sensi dell'art. 1498, terzo comma citato, la cui disciplina, ove il venditore abbia ad essa rinunziato, diviene, tuttavia, nuovamente applicabile, anche ai fini suindicati, nell'ipotesi in cui il compratore non abbia onorato il detto titolo di credito. A maggior ragione, non vale ad escludere il foro individuato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c. (domicilio del creditore) la previsione che il prezzo sia pagato in parte in danaro ed in parte in cambiali. In tale ipotesi, infatti, il creditore non agisce nei confronti del debitore inadempiente sulla base di cambiali, bensì dall'azione causale, restando, per tale via, esclusa l'applicabilità del citato art. 44 legge cambiaria.

Cass. civ. n. 14236/1999

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza stessa può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dell'attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.

Cass. civ. n. 5832/1999

Per stabilire il foro competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva esser adempiuta l'originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l'inadempimento.

Cass. civ. n. 5627/1999

La prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta, in base a titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile va eseguita, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento della competenza del giudice di quel luogo, ex art. 20 del codice di rito.

Cass. civ. n. 9636/1998

L'azione di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita ex art. 2932 c.c., al pari dell'azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., è di natura personale, in quanto fondata su di un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la competenza per territorio va individuata non con il luogo in cui si trova il bene ma con il luogo della conclusione del contratto ex art. 20 c.p.c..

Cass. civ. n. 7037/1997

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all'immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (Nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno proposta da un noto attore cinematografico nei confronti di una casa produttrice di calzature, che aveva utilizzato la sua immagine per una campagna pubblicitaria su quotidiani a diffusione nazionale).

Cass. civ. n. 3892/1996

Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., il forum destinatae solutionis dell'obbligazione del preponente verso l'agente per il pagamento di provvigioni già indicate nell'atto introduttivo in una somma di denaro, e, pertanto, liquide ed esigibili, si identifica, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c., con il domicilio del creditore.

Cass. civ. n. 12735/1995

Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell'art. 1182 c.c., e in tale luogo di esecuzione dell'obbligazione può essere proposta, ex art. 20 c.p.c., la domanda di pagamento.

Cass. civ. n. 11974/1995

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Cass. civ. n. 3538/1995

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta), mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto applicabile il secondo degli esposti criteri relativamente alla domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura opuscoli — inlay card — da inserire in compact disc, osservando che ai fini della individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., non era rilevante qualificare il contratto come vendita ovvero come appalto, essendo determinante, invece, la circostanza che il prezzo o il corrispettivo unitario della prestazione convenuta non risultava determinato convenzionalmente e che neanche era stata dedotta l'esistenza di tariffe od usi utili a tale scopo, sicché il credito vantato doveva ritenersi illiquido).

Cass. civ. n. 866/1995

Il luogo in cui deve considerarsi sorta l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale ai fini della competenza per territorio è quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno.

Cass. civ. n. 2983/1994

Ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo dove è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione; pertanto, competente ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di un titolo cambiario è, a scelta del creditore, il giudice del luogo di emissione della cambiale stessa.

Cass. civ. n. 3353/1993

In tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., quale sia «l'obbligazione dedotta in giudizio», il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 12920/1992

I fori speciali alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale è quello generale indicato dagli artt. 18 e 19 c.p.c.

Cass. civ. n. 4536/1990

Ai fini del regolamento della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione, la previsione nella convenzione della facoltà per il debitore di effettuare il pagamento presso una banca designata dal creditore, quale modalità eventuale e contingente di pagamento volta a semplificare i rapporti fra i contraenti per mezzo dei servizi bancari del luogo di residenza del debitore non determina spostamento del forum destinatae solutionis, ex art. 20 c.p.c., dal domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma, c.c.) a quello del debitore.

Cass. civ. n. 3141/1990

In base al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione, la competenza territoriale a conoscere d'una domanda di condanna al pagamento del prezzo, che avrebbe dovuto esser corrisposto in epoca successiva alla consegna della cosa, spetta al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio il venditore, mentre non rileva che parte del medesimo prezzo sia stata in precedenza pagata altrove, se non risulti un'eplicita rinuncia del venditore ad essere pagato nel suo domicilio a norma del comma terzo dell'art. 1498 c.c.

Cass. civ. n. 4541/1985

In tema di competenza territoriale, l'azione volta alla risoluzione di un contratto ha natura personale e va proposta a norma dell'art. 20 c.p.c., riguardando diritti di obbligazione radicati nel negozio oggetto del giudizio, senza assumere contenuto reale con la conseguente applicazione del forum rei sitae (art. 21 c.p.c.) ove si tratti di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare, atteso che gli obblighi restitutori dell'immobile, come del prezzo, conseguono quale effetto retroattivo della risoluzione (art. 1458 c.c.).

Cass. civ. n. 4527/1985

Quando l'annullamento di un negozio non costituisca lo specifico oggetto della domanda, bensì sia dedotto in via strumentale per conseguire una prestazione pecuniaria dovuta in base ad altri contratti con esso modificati per quanto riguarda tale prestazione, si è in presenza di un'azione di adempimento contrattuale, per cui il foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. si radica non nel luogo di conclusione di quel negozio, che non costituisce lo specifico oggetto della domanda, ma alternativamente, o nel luogo di conclusione di quei contratti, ovvero in quello nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione da questi ultimi derivati (quindi, nel domicilio del creditore, se tale obbligazione sia costituita da un corrispettivo in denaro determinato o facilmente determinabile con una elementare operazione di calcolo).

Cass. civ. n. 5865/1984

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, qualora il pagamento del prezzo della vendita non sia avvenuto contestualmente alla consegna della cosa presso il compratore, trova applicazione la regola generale del pagamento al domicilio del venditore, di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. atteso che tale regola, seppure formulata nei termini restrittivi di una esplicita esclusione contrattuale del pagamento al momento della consegna, va estesa — secondo la ratio del sistema — al caso che il prezzo non sia stato di fatto corrisposto nel luogo e nel tempo della consegna.

Cass. civ. n. 4973/1983

Agli effetti dell'art. 20 c.p.c., nel caso in cui venga proposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, per obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi l'obbligazione originaria rimasta inadempiuta, e non già quella derivata, sostitutiva della precedente.

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