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Articolo 18 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Foro generale delle persone fisiche

Dispositivo dell'art. 18 Codice di procedura civile

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio(1) [c.c. 43, 45, 2196 n. 4] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora[139; c.c. 43] (2)(3).

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore (4)(5).

Note

(1) I luoghi in cui il convenuto ha fissato la residenza o il domicilio (art. 43 del c.c.) si definiscono fori elettivamente concorrenti: l'attore ha la facoltà di scegliere l'uno o l'altro nel caso in cui non coincidano.
(2) L'articolo 18 indica il foro generale delle persone fisiche, ovvero il giudice di fronte al quale la parte può essere convenuta per una qualsiasi causa.
(3) In tema di disciplina della tutela del consumatore, il codice del consumo (d. lgs. 206/2005) dispone che il foro competente sia quello del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore. Si tratta di un foro esclusivo speciale, che è derogabile dalle parti solo con trattativa individuale (in mancanza di trattativa la clausola che stabilisce quale foro una località diverse da quelle indicate è da ritenersi vessatoria).
(4) Laddove non sia possibile individuare un convenuto, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sarà competente il giudice del luogo in cui è residente, è domiciliato o ha dimora l'unica parte o una di esse.
(5) Nel caso in cui entrambe le parti non abbiano la residenza nello Stato e sussiste la giurisdizione italiana, la competenza territoriale spetta a qualsiasi giudice adito dall'attore, a sua scelta.

Ratio Legis

Il foro generale delle persone fisiche privilegia la parte convenuta, in quanto il processo viene celebrato davanti al giudice del luogo in cui il convenuto risiede o ha il proprio domicilio o dimora. La residenza dell'attore rileva in via sussidiaria solo nel caso in cui la parte convenuta non abbia né la residenza, né il domicilio e né la dimora nello stato italiano, oppure la sua dimora sia sconosciuta.

Brocardi

Actor sequitur forum rei
Forum
Forum rei

Spiegazione dell'art. 18 Codice di procedura civile

Mentre le disposizioni contenute negli articoli dal 7 al 17 del c.p.c. si occupano di come debbono essere attribuite le cause fra i diversi uffici giudiziari, con questa norma e con le successive il legislatore si preoccupa di disciplinare i criteri di attribuzione della competenza tra giudici dello stesso tipo.
Pertanto, nel momento in cui ci si accinge ad individuare il giudice competente, si dovranno seguire i seguenti passaggi:
  1. verificare se la controversia rientra in una delle particolari ipotesi di competenza per materia;
  2. se tale controllo è negativo, individuare il giudice competente per valore
  3. dopo aver determinato quale tra i giudici di diverso tipo è competente, si potranno finalmente applicare le regole in tema di competenza per territorio.
Il giudice che alla fine di tali passaggi verrà individuato come competente sarà quello che l’art. 25 Cost. definisce giudice naturale precostituito per legge.

Nella determinazione del giudice territorialmente competente il legislatore ha voluto adottare un criterio di carattere soggettivo che, salvo la presenza di alcune particolari eccezioni, fa riferimento alla collocazione spaziale dei soggetti coinvolti nella causa.
In particolare, tra attore e convenuto la preferenza viene accordata alla posizione spaziale del convenuto, scelta probabilmente legata al fatto che si vuole quantomeno evitare a quest’ultimo uno spostamento territoriale al fine di affrontare un giudizio che si trova costretto a subire.

Il termine tecnico usato per parlare del giudice competente per territorio è “foro”, ed a tal proposito si distingue tra:
  1. fori generali”: si definiscono tali quelli individuati seguendo i principi guida fissati dagli artt. 18 e 19 c.p.c.;
  2. fori speciali”: sono tali quelli innanzi a cui si deve essere convenuti per alcuni tipi di cause, per le quali non è possibile applicare i principi generali;
  3. fori esclusivi”: quelli dinanzi a cui il convenuto deve essere chiamato in giudizio con preferenza rispetto ad ogni altro foro;
  4. fori elettivamente concorrenti”: quelli per i quali spetta all’attore il diritto di effettuare la scelta;
  5. fori successivamente concorrenti”: la scelta tra l’uno e l’altro non viene affidata all’attore, ma è determinata dal venir meno di uno dei due fori.

A quest’ultimo proposito si ricorda che mentre regola generale del nostro ordinamento giuridico è quella della inderogabilità convenzionale della competenza, fissata espressamente dall’art. 6 del c.p.c., nel caso di competenza per territorio vige la regola opposta, come si ricava dalla clausola che fa salva l’eventuale volontà difforme della legge contenuta nel primo comma dell’art.18 c.p.c. (ciò significa che la competenza per territorio può essere modificata per accordo espresso o tacito tra le parti, con l’unica esclusione di alcune tipologie di cause espressamente elencate nel successivo art. 28 del c.p.c.).
Qualora il convenuto intenda eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito, graverà su di lui l’onere di contestare l’applicabilità dei criteri fissati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. in materia di competenza territoriale derogabile, onere che si intende assolto fornendo la prova delle circostanze che vengono dedotte a sostegno di tale contestazione (in mancanza di ciò, l’eccezione dovrà essere rigettata).

Passiamo adesso ad analizzare nello specifico i criteri dettati dalla norma in esame.
Per le persone fisiche il foro generale è costituito dal giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, mentre, soltanto se questi risultano sconosciuti, ci si potrà riferire al luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Residenza e domicilio vengono definiti fori generali elettivamente concorrenti, e ciò significa che, nell’ipotesi in cui la residenza del convenuto risulti diversa dal luogo del suo domicilio, spetterà all’attore il diritto di effettuare una scelta fra i due luoghi.
La dimora, invece, possiede la natura di foro successivamente concorrente, nel senso che varrà a determinare la competenza solo qualora difettino (cioè non si conoscano) residenza e domicilio.

Continua poi il secondo comma della norma disponendo che, se nessuno dei tre luoghi è conosciuto, sarà territorialmente competente il giudice del luogo di residenza dell’attore (quest’ultimo viene qualificato come foro ulteriormente sussidiario).
Dai criteri sopra enunciati se ne fa derivare che, nell’ipotesi in cui l’attore ignori per propria colpa la residenza e il domicilio del convenuto, quest’ultimo potrà eccepire l’incompetenza del giudice adito.

Per quanto concerne i concetti di residenza, domicilio e dimora, ogni riferimento non può che esser fatto agli artt. 43 e ss. c.c., ove il domicilio della persona viene individuato nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, mentre la residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Eventuali mutamenti in corso di causa di residenza, domicilio o dimora non possono avere alcun rilievo ai fini della competenza, vigendo il c.d. principio della perpetuatio iurisdictionis fissato dall’art. 5 del c.p.c..

Si ritiene possa essere utile precisare che, tutte le volte in cui si parla di residenza ai fini della competenza, ci si intende riferire al luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, che può anche non coincidere con la residenza anagrafica (le risultanze anagrafiche, infatti, costituiscono soltanto una presunzione, che può essere vinta dalla prova contraria).
Sempre ai sensi del 1 comma dell’art. 43 del c.c., il domicilio si intende fissato nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, da non individuare soltanto con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali (assumono rilevanza, a tal fine, anche gli interessi morali, sociali e familiari della persona).
Nel caso particolare degli incapaci, poi, si parla di c.d. domicilio necessario, per indicare che il domicilio di una persona si estende per legge a quello di un’altra persona.

La dimora, infine, corrisponde al semplice stato di fatto del permanere di una persona in luogo differente dalla sua residenza; il foro concorrente successivo della dimora ricorre in due ipotesi:
  1. se residenza e domicilio del convenuto sono sconosciuti e sussiste una oggettiva difficoltà nel rintracciarli (a tal fine occorrerà fornire la prova dell’esito negativo di ogni ricerca effettuata);
  2. se residenza e domicilio del convenuto si trovano fuori dallo Stato.

Criterio residuale, infine, è quello della residenza dell’attore, il quale costituisce, al pari della dimora, un foro ulteriormente concorrente, applicabile nel caso in cui la dimora del convenuto sia sconosciuta o si trovi all’estero (nessuna rilevanza può assumere l’eventuale presenza di un procuratore generale del convenuto che abbia residenza o domicilio in Italia).

Restano infine da esaminare due casi particolari che sono stati affrontati con riferimento a questa norma:
  1. il primo caso è quello relativo alle concrete modalità di applicazione delle norme in tema di competenza per territorio nelle ipotesi di giurisdizione volontaria, risultando difficile qui individuare un vero e proprio convenuto.
Preferibile appare per tali ipotesi la tesi secondo cui tutte le volte in cui non sia possibile individuare con precisione un convenuto, si debbano pur sempre applicare i principi espressi dall’art. 18 c.p.c., sostituendo alla nozione di “convenuto” il più ampio concetto di “parte”.
  1. altro caso è quello relativo alle domande di riduzione di ipoteca: poiché la relativa azione è da qualificare come avente natura personale, se ne fa conseguire che la competenza territoriale va determinata secondo le norme in tema di foro generale delle persone fisiche o giuridiche.

Massime relative all'art. 18 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 42116/2021

L'elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 1594/2020

La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 -20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2018).

Cass. civ. n. 32731/2019

Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 17311/2018

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 11389/2018

In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), c. cons. va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversie, nonché quello relativo all'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione di residenza derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, tra cui il luogo ove risultava avere sede lo studio professionale del difensore incaricato di curare la fase precontenziosa e contenziosa della lite). (Regola competenza)

Cass. civ. n. 2488/2018

Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo di domicilio del cliente, quale foro speciale del consumatore, in un giudizio per responsabilità professionale da questi promosso nei confronti di un notaio, non ostando alla disciplina dei contratti del consumatore la circostanza per cui l'interazione tra cliente e professionista sia avvenuta per il tramite di un procuratore speciale.

Cass. civ. n. 5254/2017

In materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito “web”, la competenza per territorio spetta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all’art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell’inserzionista (ove sia stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito.

Cass. civ. n. 22675/2016

Il "forum destinatae solutionis" di cui alla seconda ipotesi dell'art. 20 c.p.c. (giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio) non è invocabile, quale foro facoltativo in deroga a quelli di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., quando, per la natura della prestazione, esso comporterebbe l'attribuzione della competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari. (Fattispecie in cui il debitore-appaltatore si era impegnato al disormeggio del bacino galleggiante dell'Arsenale marittimo militare di Augusta ed al suo trasferimento presso altra sede non specificata, nonché al successivo ritrasferimento presso il porto di ormeggio originario).

Cass. civ. n. 19801/2014

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 9373/2014

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.

Cass. civ. n. 9028/2014

Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale.

Cass. civ. n. 14571/2012

In tema di competenza per territorio, poiché l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica diversa dalla persona del suo titolare, l'individuazione del giudice competente per l'emissione del decreto ingiuntivo va operata in base all'art. 18 c.p.c., con la conseguenza che l'opponente, quale convenuto sostanziale, ha l'onere di sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale anche con riguardo al foro generale delle persone fisiche, dovendosi altrimenti ritenere tale eccezione come non proposta.

Cass. civ. n. 24257/2008

In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. U, del c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto; tuttavia, il diverso giudice adito dal professionista può riconoscere la propria competenza, se accerti che lo spostamento di residenza del consumatore sia stato fittizio o reiterato e, perciò, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia.

Cass. civ. n. 15673/2007

È nulla e conseguentemente inidonea a giustificare l'applicazione di uno specifico criterio di competenza territoriale, la clausola contrattuale che contiene l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione di futuri atti giudiziari, presso la Casa Comunale, perché produttiva di una lesione del diritto costituzionale al contraddittorio, non potendo la P.A., senza una specifica previsione normativa abilitativa, ricevere atti per conto di privati né addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. Non trova applicazione nella fattispecie in esame la regola della validità ed efficacia dell'elezione di domicilio, anche in mancanza del consenso e dell'accettazione del domiciliatario.

Cass. civ. n. 5006/2005

Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 c.p.c. che dell'art. 20 c.p.c. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalú, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).

Cass. civ. n. 8796/2000

La domanda diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene consegnato in esecuzione di un contratto invalido o inefficace non ha natura reale, ma personale, per modo che il foro competente è quello generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e non quello del luogo in cui si trova la cosa da restituire.

Cass. civ. n. 2596/1994

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, il criterio del foro dell'attore assume carattere del tutto residuale rispetto a quelli soggettivi indicati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., di guisa che può risultare concretamente applicabile solo quando il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la sua dimora è sconosciuta.

Cass. civ. n. 791/1985

Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, le risultanze anagrafiche in ordine alla residenza costituiscono semplici presunzioni, superabili, come tali, con prove contrarie sia in ordine al difetto dell'elemento oggettivo circa la stabile ed effettiva dimora sia in ordine al difetto dell'elemento soggettivo circa l'intenzione di fissare in un luogo la propria abituale dimora.

Cass. civ. n. 3912/1977

Non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44 comma secondo) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità delle risultanze anagrafiche. Pertanto la prova di un domicilio diverso dalla residenza anagrafica, non essendo sufficiente a provare che quest'ultima è solo fittizia, individua solo un possibile foro alternativo, ma non sottrae la competenza al giudice del luogo della residenza.

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