Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Il debito relativo al mantenimento non si estingue per effetto del pagamento degli alimenti da parte dei genitori dell'obbligato

Il debito relativo al mantenimento non si estingue per effetto del pagamento degli alimenti da parte dei genitori dell'obbligato
L'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato ed in favore dei figli minori non si riduce per l'avvenuto pagamento dell'assegno alimentare da parte di ascendenti quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno degli aventi diritto.
Il Tribunale di Taranto, con una sentenza del 22 febbraio 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di diritto al mantenimento (art. 147 cod. civ.) e di diritto agli alimenti (art. 433 cod. civ.).

Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva proposto opposizione avverso il pignoramento immobiliare che era stato avviato nei suoi confronti dalla ex moglie.

L’azione esecutiva, in particolare, si fondava sul mancato adempimento, da parte dell’uomo, del proprio obbligo di mantenimento - sia nei confronti dell’ex coniuge, che nei confronti dei due figli minori – disposto in sede di separazione.

Secondo l’opponente, la somma richiesta dall’ex moglie era, in realtà, stata pagata, in parte da lui e in parte dai propri genitori, anche se a titolo di alimenti.

L’ex moglie si costituiva in giudizio, evidenziando che l’ex marito non aveva mai inteso pagare l’assegno di mantenimento e che lo stesso era stato condannato in sede penale, per il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, di cui all’art. 570 cod. pen.

L’ex marito, peraltro, era stato anche dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, per il mancato esercizio della potestà stessa, secondo un atteggiamento che era stato definito dal Tribunale un “rifiuto sprezzante”.

Evidenziava, infine, l’ex moglie, che i genitori dell’ex marito erano a loro volta personalmente debitori della stessa, a titolo alimentare.

Gli stessi, infatti, erano stati condannati a pagarle gli alimenti (non il mantenimento), nella misura di lire 300.000 mensili.

Di conseguenza, secondo l’ex moglie, le somme versate dagli ex suoceri non potevano riguardare il credito relativo all’assegno di mantenimento, essendo le stesse state pagate a titolo di assegno alimentare.

Il Tribunale, nel decidere nel merito della controversia, non riteneva di poter dar ragione all’ex marito, rigettando l’opposizione all’esecuzione da lui formulata.

Osservava il Tribunale, in proposito, che il debito a titolo di mantenimento (art. 147 c.c.) a carico del coniuge separato non può estinguersiper la parte corrispondente all'avvenuto pagamento di somme da parte di ascendenti a titolo di alimenti ex art. 433 c.c.”.

Evidenziava il Tribunale, in particolare, che “l'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato ed in favore dei figli minori non si riduce per l'avvenuto pagamento dell'assegno alimentare da parte di ascendenti quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno degli aventi diritto”.

Nel caso di specie, infatti, secondo il Tribunale, in considerazione della limitata entità dell’assegno alimentare e di quello di mantenimento, anche se il marito avesse pagato il mantenimento posto a suo carico, la madre “non avrebbe cessato di certo di versare in stato di bisogno” e quindi la domanda di alimenti proposta nei confronti dei nonni sarebbe stata accolta ugualmente.

Ricordava il Tribunale, inoltre, che “sia la misura dell'assegno alimentare sia la misura del mantenimento si stabilisce anche in base alle capacità reddituali dell'obbligato; il che spiega anche perché possano cumularsi gli assegni per sopperire il più possibile allo stato di bisogno”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, non poteva essere accolta l’eccezione sollevata dall’ex marito, relativa alla “parziale estinzione del debito da mantenimento ex art. 147 c.c. per l'avvenuto pagamento di assegni alimentari da parte dei nonni ex art. 433 c.c.”.

Ciò considerato, il Tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dall’ex marito, condannando il medesimo anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.