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Dispositivo dell'art. 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (1) e sono eguali davanti alla legge (2), senza distinzione di sesso [29, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali (3) (4). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [24 3, 34, 36, 40] e sociale [30 2, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all'organizzazione politica [48, 49], economica [39, 45-47] e sociale [31, 34] del Paese (5).

Note

(1) La tutela della pari dignità sociale, garantita dalla Costituzione, rappresenta una manifestazione del più generico principio dell'inviolabilità della dignità umana. La tutela e il rispetto di tale diritto è sancito all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dedica l'intero Capo alla dignità umana analizzandone e tutelandone le diverse forme di espressione e di negazione (si pensi alla schiavitù e al lavoro forzato, vietati dall'art. 5). In particolare, la Carta introduce alcuni diritti, quale quello degli anziani ad una vita dignitosa e indipendente (art. 25), che la nostra Costituzione non tutela espressamente ma che rappresentano una manifestazione del divieto di non discriminazione insito nel principio di uguaglianza.

(2) L'uguaglianza davanti alla legge impone a tutti i consociati, compresi coloro che occupano posizioni di autorità in quanto creano le norme o vi danno esecuzione, di osservare la legge. Nessun privilegio, distinzione di nascita o esercizio di funzioni può autorizzare un individuo o un gruppo a porsi al di sopra della legge. In questa accezione, la disposizione sull'eguaglianza non disciplina ancora il contenuto delle leggi ma ne definisce la forza ed efficacia, disponendo che esse debbano avere pari efficacia formale per tutti i cittadini (ESPOSITO). Il principio di uguaglianza dinanzi alla legge trova, inoltre, garanzia e tutela anche a livello sovranazionale e, più precisamente, all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3) Il principio di eguaglianza si impone innanzitutto ai giudici, che devono giudicare allo stesso modo coloro che hanno commesso gli stessi fatti, e agli amministratori, cui incombe per disposizione costituzionale l'obbligo di essere imparziali (v. 97). Tuttavia esso incide anche sul contenuto della legge, che non può introdurre norme discriminatorie fondate su uno dei sei parametri elencati nella seconda parte del primo comma. Il principio di eguaglianza formale trova, poi, la sua specificazione in altre norme costituzionali: nell'art. 29, che attribuisce ai coniugi, all'interno della famiglia, pari dignità morale e giuridica; nell'art. 37, per il quale la donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo lavoratore; nell'art. 48, che sancisce definitivamente il principio del suffragio universale etc. A fondamento del principio di uguaglianza, che qui trova tutela, vi è il più generico divieto di discriminazione sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. All'art. 21, la Carta infatti fa divieto di qualunque forma di disuguaglianza, fondata non solo su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali, ma anche sulla nascita, l'età, l'handicap o le tendenze sessuali. Una legge che introduca discriminazioni fondate su tali categorie si presume illegittima, a meno che non si dimostri che la distinzione così introdotta non sia arbitraria.

(4) Trattare in modo sempre uguale le complesse situazioni che si presentano nella realtà giuridica e sociale non sempre si rivela conforme a giustizia. La stessa Costituzione autorizza distinzioni di trattamento fondate proprio su una delle qualificazioni personali indicate in questo primo comma. Si pensi all'art. 6, che giustifica la creazione di norme volte a tutelare (soltanto) le minoranze linguistiche. Lo stesso secondo comma dell'art. 3 rappresenta una clausola generale di salvaguardia di tutte quelle norme introdotte al fine di correggere una diseguaglianza di fatto, attraverso disparità di trattamento giuridico. Al legislatore spetta, pertanto, il difficile compito di unificare in alcuni casi, di diversificare in altri, purché ogni discriminazione o condizione di favore introdotta sia ragionevole e giustificabile (principio di ragionevolezza delle leggi), con una presunzione (o sospetto) di irragionevolezza per le discriminazioni elencate in questo comma. Sebbene, quindi, le norme debbano essere tendenzialmente generali ed astratte, operare cioè per categorie indeterminate di destinatari e per un numero indefinito di casi, le leggi personali o addirittura singolari non sono per ciò stesso vietate.

(5) La prima parte della norma, nell'affermare il principio di eguaglianza formale, considera l'individuo nella sua astrattezza, indipendentemente dalle condizioni materiali e sociali in cui egli concretamente si trova. Le diseguaglianze di fatto, determinate proprio dalla disparità di condizioni, tuttavia esistono, e la Repubblica smentirebbe le solenni affermazioni di eguaglianza giuridica se non si attivasse per attenuare tali differenze ed eliminare gli «scarti sociali» che, se diventano troppo ampi, possono diventare desocializzanti, distruggendo nell'individuo la convinzione di appartenere alla comunità nazionale. Ciò spiega l'affermazione del principio d'eguaglianza sostanziale, che sancisce il passaggio dall'ordinamento liberale classico (in cui la società era organizzata sulla base della proprietà privata e dell'assoluta libertà economica) allo Stato sociale ed interventista, che si impegna a creare le condizioni necessarie per consentire l'accesso di tutti a determinate utilità sociali messe a disposizione della comunità, come la salute (v. 32), il lavoro (v. 38), l'istruzione (v. 34). Il principio di eguaglianza sostanziale deve orientare tutta l'attività dei pubblici poteri, compreso il legislatore. Infatti: -- è vietato considerare incostituzionali (v. 134) le leggi che trattano i cittadini in modo diseguale, per compensare la condizione d'inferiorità in cui alcuni di essi si trovano; -- sono, al contrario, incostituzionali le leggi che in qualsiasi modo perpetuino o accentuino le diseguaglianze di fatto, aggravando le condizioni di inferiorità dei cittadini meno abbienti.


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