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Articolo 19 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 19 Costituzione

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associata [17, 18], di farne propaganda [21] e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [21; 527 ss. c.p.].

Ratio Legis

Alla libertà religiosa è accordata ampia tutela in quanto essa è espressione della generale libertà personale (13 Cost.).

Spiegazione dell'art. 19 Costituzione

La norma in esame, insieme al successivo art. 20 Cost., afferma, implicitamente, il principio di laicità: lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Ciò accadeva, invece, sotto il regime fascista, quando lo Stato era dichiaratamente cattolico (e, quindi, confessionale) e tollerante verso le diverse fedi.

Libertà di religione implica anche diritto ad essere atei (si veda, a questo riguardo, l'art. 250 comma 2 c.p.c., in tema di giuramento dei testimoni, come modificato dalla Corte Costituzionale nel 1979 e nel 1995). Peraltro, è innegabile che nel nostro ordinamento la religione cattolica abbia una posizione di rilievo rispetto alle altre confessioni (v. art. 7 e 8 Cost.). A livello comunitario, infine, questa libertà è garantita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La dottrina più avveduta ha spesso qualificato la libertà religiosa come un diritto soggettivo dell'individuo, di natura non esclusivamente pubblica (in quanto appartenente sia allo Stato che all'individuo), non negativo, perchè principi e diritti costituzionali non possono sostanziarsi in comportamenti omissivi dello Stato. Non è infine un diritto assoluto, dato che trova un limite nei diritti degli altri consociati.

Allo scopo di rendere effettiva la tutela del fenomeno religioso, la Costituzione riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti a carattere ecclesiastico, a fine di religione o di culto. Si impedisce in tal modo al legislatore di introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi e di ricorrere ad un trattamento fiscale peggiorativo per alcune categorie. Tale principio viene assicurato a tutti gli enti religiosi, cattolici o meno, a tutela dell'eguale libertà di fede religiosa.

Nel concetto di professione di fede rientrano vari profili: dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all'opposto, di fare proselitismo. Inoltre, aspetti importanti di questa libertà sono l'obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost.; e la questione del crocifisso nei luoghi pubblici.

Il buon costume rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

19 
Alla libertà di coscienza e di fede religiosa si assicura la più ampia sfera di manifestazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 19 Costituzione

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Christian C. chiede
venerdì 25/05/2018 - Piemonte
“Buongiorno la mia domanda è la seguente:<br />
<br />
Cosa può fare un Ente di culto, quando non è ancora Ente morale? Vorrei ben compredere peculiarità e funzioni del semplice Ente di culto che, al contrario dell'Ente morale, pur rientrando nel novero dei culti ammessi (legge n. 1159 del 1929), non riconosciuto sul piano giuridico. Grazie. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 01/06/2018
Come giustamente è stato anticipato nel quesito, gli istituti che fanno capo a confessioni religiose diverse da quella cattolica e che non hanno stipulato (perché non lo hanno ritenuto opportuno o perchè non ne hanno avuto i presupposti per farlo) alcun tipo di accordo con lo Stato, sono disciplinati dalla Legge n. 1159 del 1929 (nota come Legge sui culti ammessi), nonché dal R.D. 289/1930 di attuazione della stessa legge.
Per stabilire quali sono i compiti e le funzioni che ad un ente di culto acattolico possono attribuirsi, ma anche gli atti giuridici che lo stesso può compiere, occorre fare un ragionamento a contrario, ossia procedere analizzando quali prerogative comporta la sua erezione in ente morale, prerogative di cui certo non potrà godere finquando non assumerà detta natura.

Ebbene, l’art. 2 della Legge 1159/1929 prevede la possibilità per tali istituti di culto di essere eretti in enti morali, ma previa valutazione politica; costituisce dunque una facoltà discrezionale dello Stato italiano quella di conferire o meno la personalità giuridica agli istituti delle confessioni, e tale riconoscimento sarà condizionato dal fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (ossia i riti) non risultino in contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato.
Una volta ottenuto il riconoscimento, l’ente di culto conseguirà la capacità giuridica di acquistare e possedere in nome proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di istruzione, così come avrà diritto ad una riduzione IRES del 50% ex art. 6 comma 1 DPR 601/1973.
Ciò consente di poter affermare, di conseguenza, che fino a quando l’ente di culto non diventerà ente morale e dunque persona giuridica, non potrà effettuare alcun atto di acquisto o intestare dei beni a nome proprio, risultando la sua situazione per certi versi simile a quella delle associazioni non riconosciute.
Solo il riconoscimento e, dunque, l’erezione in ente morale, permetterà di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici attivi e passivi; solo in quel momento il patrimonio dell’ente acquisirà quella che viene definita l’autonomia patrimoniale perfetta, divenendo distinto ed autonomo rispetto a quello di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.

Qualora l’istituto o ente di culto non abbia ottenuto o non abbia richiesto il riconoscimento, e dunque, la sua erezione in ente morale, al fine di stabilire cosa può fare l’ente ci si deve necessariamente riferire a quanto disposto dal R.D. 289/1930, secondo cui i relativi ministri possono, previa approvazione governativa (Ministero dell’interno) della loro nomina:
  1. pubblicare ed affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto, gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli;
  2. eseguire collette nell’interno ed all’ingresso degli edifici destinati al proprio culto;
  3. essere autorizzati dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione di matrimoni con effetti civili.
Altri atti che possono essere compiuti senza l’approvazione governativa della loro nomina, invece, sono:
  1. prestare assistenza religiosa nei luoghi di cura e di ritiro, presso le forze armate e gli istituti penitenziari;
  2. possibilità per i genitori di famiglia professante un culto non cattolico, di chiedere la dispensa per il propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e di ottenere che sia messo a loro disposizione un locale scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli (così art. 9 co. 2 Legge 121/1985).

Interessante risulta sulla materia la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile, n.3324 del 1996, la quale, seppure resa in una causa tra un ente di culto acattolico avente personalità giuridica e l’amministrazione delle finanze dello Stato in ordine ad una problematica di applicazione IVA, precisa innanzitutto che ex art.12 del RD n. 289/1930, l’equiparazione delle istituzioni di culto agli enti di beneficenza ed istruzione consegue esclusivamente dalla loro erezione in enti morali.
Si precisa ulteriormente che la veste di ente morale non spetta ad una organizzazione privata esercente attività di culto, in dipendenza della sola personalità giuridica, ma esige un quid pluris ex art. 2 Legge n. 1159/1929, cioè un formale provvedimento presidenziale, che le attribuisca la relativa qualità, segnando il suo assoggettamento ad autorizzazione governativa per gli acquisti e le alienazioni di beni (autorizzazione prevista dagli artt. 16, 17 e 18 del RD 289/1930, ma ormai abrogati dall’art. 13 Legge 127/1997 e dall’art. 2 co. 26 della Legge n191/1998).
Fin quando l’ente di culto non sia stato eretto in ente morale, agirà come una qualsiasi altra persona giuridica con piena capacità, potendo liberamente impiegare ed anche cedere dietro corrispettivo i propri beni, al pari di una associazione riconosciuta, ma non potendo fruire dei benefici fiscali che la legge riserva in via eccezionale agli enti morali.

Nel caso che qui viene prospettato, a differenza di quello preso in esame dalla Corte di Cassazione, sembra che l’ente di culto sia anche privo della personalità giuridica, il che comporta che la sua natura potrà assimilarsi in tutto e per tutto a quella di una associazione non riconosciuta, per la cui disciplina valgono le disposizioni dettate dagli artt. da 36 a 42 del codice civile.

In conclusione, dunque, l’ente di culto che non sia ente morale potrà operare sotto forma di associazione non riconosciuta, con una propria sede (l’edificio ove ci si raduna e viene professato il culto), e con un proprio fondo comune (non patrimonio), costituito dalle collette che i ministri del culto, previa autorizzazione governativa del Ministero dell’interno, possono raccogliere secondo le forme sopra viste.
Gli stessi Ministri, se autorizzati, possono compiere atti aventi effetti civili, quale la celebrazione del matrimonio.