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Il tutore può ereditare: il curatore dell'inabilitato può succedere per testamento al proprio assistito?

Eredità - -
Il tutore può ereditare: il curatore dell'inabilitato può succedere per testamento al proprio assistito?
Non è incostituzionale la mancata previsione di un divieto, in capo al curatore, di succedere per testamento all’inabilitato da lui assistito.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6079/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine al rapporto esistente tra gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno, chiedendosi, in particolare, se sia conforme alla Costituzione il fatto che la legge non precluda, al curatore dell’inabilitato, la possibilità di succedergli per testamento, alla pari di quanto, invece, disposto, in relazione a tutore, protutore e amministratore di sostegno.

La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di alcuni fratelli di agire in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione della nullità o, in alternativa, l’annullamento del testamento olografo redatto dal defunto padre, il quale, pur essendo inabilitato, aveva istituito erede il proprio curatore, attribuendogli l’intera quota disponibile dell’asse ereditario, riservando, quindi, loro, la sola quota di legittima, al netto delle elargizioni da essi già ricevute quando il testatore era ancora in vita.

A sostegno della propria domanda, gli attori deducevano che il padre avesse redatto la scheda testamentaria in condizioni di incapacità naturale, sostenendo, peraltro, che il curatore avrebbe dovuto essere ritenuto incapace di succedere al proprio assistito.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello, tuttavia, rigettavano le istanze attore. La Corte territoriale, in particolare, evidenziava, innanzitutto, come la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio di secondo grado avesse confermato l’esistenza di una capacità naturale in capo al testatore all’atto della redazione del testamento oggetto di causa.

Gli stessi giudici di secondo grado, ritenevano, poi, manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 596 del c.c. in relazione all’art. 3 Cost., con cui gli appellanti avevano sostenuto che, detta norma, prevedendo soltanto per tutore e protutore l’incapacità di succedere per testamento al proprio assistito, realizzasse un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla figura del curatore dell’inabilitato, per la quale, invece, la legge non contemplava un divieto analogo. A sostegno della loro tesi, essi evidenziavano, peraltro, come la suddetta norma fosse richiamata anche dall’art. 411 del c.c., con riferimento all’amministrazione di sostegno, la quale, a loro avviso, si occupava della gestione di situazioni meno gravi di quelle giustificanti l’istituto dell’inabilitazione.

Rimasto soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, uno degli originari attori ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, riproponendo, in particolare, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 596 del c.c., nella parte in cui non prevedeva l’incapacità di succedere al proprio assistito anche in capo al curatore dell’inabilitato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo privo di fondamento il suddetto motivo di doglianza.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come la tesi del ricorrente si fondasse sulla ritenuta assimilabilità degli istituti della tutela dell’interdetto, della curatela dell’inabilitato e dell’amministrazione di sostegno, nonché sul presupposto logico che, alle predette forme di assistenza, corrispondessero gradi crescenti di incapacità di curare i propri affari o di infermità del soggetto beneficiato.

Tale posizione non è, tuttavia, coerente né con il quadro normativo vigente in materia, né con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte escluso la possibilità di configurare l’istituto dell’amministrazione di sostegno come un quid minus rispetto ai preesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

La Cassazione ha, in particolare, affermato il principio di diritto per cui “l’amministrazione di sostegno - introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. Civ., n. 18171/2013; Cass. Civ., n. 619848/2011).

Da tale principio di diritto non può, quindi, che derivare la manifesta infondatezza dello stesso presupposto logico della questione di costituzionalità rilevata dal ricorrente.

Non potendosi, infatti, ravvisare un rapporto di inferiorità dell’amministrazione di sostegno rispetto all’inabilitazione o all’interdizione, posto che detti istituti, pur essendo tutti volti ad assicurare la protezione del soggetto debole, rispondono ad esigenze diverse che non sempre sono suscettibili di essere collocate su una scala unitaria di crescente gravità del disagio dell’assistito, per gli Ermellini non è possibile condividere la tesi del ricorrente, secondo cui il rinvio operato dall’art. 411 del c.c., estendendo in via automatica, all’amministratore di sostegno, il divieto di succedere, espressamente previsto dall’art. 596 del c.c. solo per il tutore e per il protutore, e non, invece, per il curatore dell’inabilitato, sarebbe stato incostituzionale.


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