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Dispositivo dell'art. 47 Costituzione

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla (1) l'esercizio del credito (2).
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice (3) e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese (4).

Note

(1) Tra gli organi nazionali del sistema creditizio (che coinvolge anche il Ministero del tesoro e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR), una posizione di preminenza va riconosciuta alla Banca d'Italia, la quale è parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e svolge i suoi compiti nel rispetto dello statuto del SEBC e dei trattati comunitari.
La Banca d'Italia emette banconote in euro su autorizzazione della Banca centrale europea e concorre alla politica monetaria europea partecipando al consiglio della Banca centrale europea. A livello nazionale, esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle banche e gli intermediari, promuove e difende la concorrenza, supervisiona i mercati monetari e finanziari, attua la sorveglianza sul sistema dei pagamenti.

(2) La Costituzione, nel prevedere la disciplina, il coordinamento ed il controllo dell'esercizio del credito, impone di dettare norme per tutti gli operatori del settore (banche, società di leasing, di intermediazione mobiliare etc.) per garantire la stabilità del sistema creditizio, e quindi monetario: ciò al fine di evitare effetti negativi per i risparmiatori e per la collettività in seguito ad una gestione incontrollata dell'attività creditizia.

(3) La prescrizione di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione e alla proprietà diretta coltivatrice si è tradotta in una legislazione diretta ad agevolare l'acquisto della prima casa e a favorire (anche fiscalmente) il coltivatore diretto.

(4) L'accesso all'investimento azionario ha trovato risposta limitata nei cittadini, per il tradizionale timore dei piccoli risparmiatori ad effettuare investimenti in borsa valori. Per incentivare tale investimento è stata istituita e nel tempo rafforzata un'altra autorità, preposta alla vigilanza sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti di chi svolge attività di intermediazione mobiliare e sulle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: la CONSOB.
Nella disciplina di settore emerge evidente l'intenzione del legislatore di favorire l'accesso delle imprese al mercato dei capitali tutelando nel contempo i risparmiatori, sia nel momento in cui questi ultimi partecipano alla vita delle imprese attraverso l'esercizio dei diritti incorporati nei titoli azionari, sia quando gli stessi sono chiamati ad assumere decisioni di investimento o di disinvestimento (appello al pubblico risparmio).


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