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Articolo 20

Costituzione

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Dispositivo dell'art. 20 Costituzione

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [20] od istituzionenon possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.


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