Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 30 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

Dispositivo dell'art. 30 TUPI

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. [[PERIODO SOPPRESSO]](1).

1.1. [Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.](2) Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente(3).

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35 ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(7).

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte(7).

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria(4).

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto(5)(6).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettere a) e b), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
Successivamente, l'ultimo periodo è stato soppresso dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
(2) Tale periodo è stato soppresso dall'art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3, comma 7-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
(4) Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31, comma 3) che "Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".
(5) Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".
(6) La L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 435) che "Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C posizione economica base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1004) che "Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo".
(7) Comma inserito dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3".

Massime relative all'art. 30 TUPI

Cass. civ. n. 12559/2017

In tema di assunzione presso la P.A., la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra Amministrazione, configura un obbligo per l'Amministrazione procedente.

Cons. Stato n. 3677/2016

È legittimo il provvedimento con il quale un Comune, ai fini della copertura di un posto di pubblico impiego (nella specie di agente della polizia municipale), nonostante l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, ha stabilito di avviare apposita procedura di mobilità esterna. Infatti, la fondamentale esigenza di contenimento della spesa pubblica osta a che possa ritenersi superato il primato dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (...)".

Cons. Stato n. 2318/2016

Il principio del previo esperimento della mobilità prima dell'indizione del concorso, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è per le pubbliche amministrazioni solo preferenziale e non obbligatorio: pertanto può essere espletato un concorso non preceduto da mobilità, anche sulla base di una mera norma interna di natura regolamentare, che sancisca l'espletamento del solo concorso.

Cons. Stato n. 305/2016

La sentenza n. 37/2015, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 8, c. 24 del D.L. 192/2014, in una con l'art. 1, c. 14 del D.L. 150/2013, in forza dei quali è stato via via prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine per indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 403 posti di dirigente di II fascia presso l'Agenzia delle entrate, non ha riguardato l'art. 8, c. 24 nella sua interezza ma quella parte della stessa disposizione che, a suo tempo, ha consentito alle tre Agenzie fiscali di attribuire, in via provvisoria ma illegittimamente, incarichi dirigenziali a funzionari della III Area nelle more dello svolgimento dei concorsi a dirigente. Dalla serena lettura della sentenza della Corte n. 37/2015 s'evince che restano integre le potestà di tali Agenzie, previste nel medesimo c. 24 al I per. e con riferimento alle modalità all'uopo previste nella normativa speciale esistente e tuttora vigente (art. 1, c. 530 della L. 296/2006; art. 2, c. 2 del D.L. 203/2005), ad attivare il concorso per dirigenti e come il citato art. 8, c. 24 abbia delineato una procedura concorsuale specifica per il reclutamento dei dirigenti nelle Agenzie fiscali, ma «... fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente...».

L'art. 8, c. 24, I per. del D.L. 16/2012, nell'autorizzare le Agenzie fiscali ad effettuare i concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, «... fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione...», più che delineare un sistema derogatorio all'ordinamento generale ed in sé concluso, in realtà enfatizza, anche mercé l'indicazione d'un termine essenziale, la sola necessità di dotarsi di tal personale dirigente nel più breve tempo possibile al fine di realizzare il risultato previsto dalla legge. Sicché, tra i limiti assunzionali ai quali fa cenno la norma in parola, v'è pure l'art. 30, c. 2-bis del D.lgs. n. 165/2001, per il quale «...le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1...», il quale attua il generale principio, mai dismesso, ex art. 39, c. 3, III per. della L. 27 dicembre 1997 n. 449.

Nel campo del pubblico impiego, la mobilità volontaria è lo strumento con cui i lavoratori subordinati pubblici, ancorché appartenenti ad altro comparto del pubblico impiego, esprimono l'interesse personale (e non collegato a necessità di riassorbimento di qualunque genere) a svolgere la prestazione lavorativa, inerente alla qualifica, posseduta in una P.A. datrice di lavoro diversa da quella d'attuale appartenenza, ove la destinataria presenti carenze di organico. Mentre nel caso di mobilità volontaria, ciascuna P.A. è tenuta a rendere nota la disponibilità dei soli posti in organico che scelgono di coprire con il passaggio diretto del personale da altre Amministrazioni, nel caso di mobilità d'ufficio ex art. 34-bis del D.lgs. 165/2001, deve dar contezza e render disponibili tutti i posti che intende coprire tramite il concorso.

Anche se l'istituto della mobilità volontaria muove dalla equiordinazione del personale, a seconda dei ruoli di appartenenza e delle q.f. possedute, da utilizzare in qualsiasi sede di una P.A. datrice di lavoro, ciò non comporta la automatica estensibilità di siffatto principio in ogni possibile contesto organizzativo, in particolare quando ai compiti d'istituto, connotati da elevata specialità, occorra applicare perlopiù personale con professionalità tecniche altrettanto specialistiche e in pratica infungibili (cfr., p. es., per i docenti universitari, ma ciò vale pure per ogni professionalità tecnica e/o ad alta specializzazione). Pertanto, i posti da coprire con la mobilità volontaria vanno individuati, di volta in volta ed in base alla valutazione discrezionale circa il loro effettivo fabbisogno, soltanto in relazione a quei posti di funzione disponibili.

Non può dichiararsi tout cout l'illegittimità del bando del concorso indetto dalla Agenzia delle Entrate per posti di dirigente di II fascia, per violazione degli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, per il sol fatto del mancato esperimento della procedura di mobilità volontaria. Infatti, la norma colpisce con la nullità gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti a eludere l'applicazione del principio di previo esperimento della mobilità (rispetto al reclutamento di nuovo personale), non già del previo esperimento della mobilità stessa. Nella specie, quindi, è illegittimo non certo il bando in sé, ma il numero dei posti messi a concorso, da cui, se del caso, dovranno essere scorporati quelli da coprire con la mobilità, ma solo dopo la fissazione discrezionale dei previ criteri inerenti a detta procedura di trasferimento e la pubblicazione della relativa disponibilità.

In linea generale nel campo del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, è applicabile il principio dell'obbligo della mobilità volontaria prima dell'indizione del concorso; tale principio è applicabile anche agli enti locali, atteso che il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'articolo 97 della Costituzione.

Cons. Stato n. 5078/2015

Nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria sia già stata esperita e le relative assunzioni già state deliberate, l'Amministrazione non può continuare i procedimenti di assunzione per i posti che le possibilità di bilancio consentono di ricoprire, utilizzando nuovamente la procedura di mobilità a suo tempo attivata ed esaurita e quindi successivamente e nuovamente sostituita dallo scorrimento delle graduatorie. Infatti la lettura del dato testuale dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 ed il confronto con quello dell'art. 34-bis dello stesso D.Lgs. conduce all'interpretazione secondo cui le amministrazioni pubbliche "sono tenute" ad utilizzare la procedura della mobilità d'ufficio prima di avviare le altre procedure di assunzione di personale; ma le previsioni di cui all'art. 34-bis cit., nello strutturare il procedimento di mobilità, non permettono la formazione di una sorta di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, per cui esse non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, ma si esauriscono al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate.

Cons. Stato n. 4361/2014

L'attuale ordinamento giuridico, anche per motivi di contenimento della spesa pubblica, esprime un deciso favore per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quale modalità di reclutamento; rispetto a quest'ultima modalità, è da ritenere recessiva la procedura di mobilità ex art. 30 del T.U. pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/ 2001. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo dalla graduatoria concorsuale; per le stesse ragioni, l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione.

Le assunzioni da effettuare mediante scorrimento della graduatoria non vanno riferite alle sole scoperture già esistenti al momento dell'approvazione della graduatoria, atteso che di una simile necessità non vi è traccia nell'ordinamento degli enti locali (e degli enti pubblici in generale); legittimamente pertanto un Comune ha utilizzato una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace per coprire i posti che si sono resi disponibili dopo la conclusione della procedura, a causa di pensionamenti avvenuti in epoca successiva.

Cons. Stato n. 177/2014

L'istituto della mobilità volontaria, la cui disciplina è contenuta nell'art. 30 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, si applica anche alle Regioni, seppure con differente impatto, a seconda che si tratti di mobilità d'ufficio o di mobilità volontaria, con l'avvertenza che, seppure spetta allo Stato legiferare nella materia de qua, l'intervento statale non azzera del tutto quel potere organizzativo che resta assegnato alle Regioni, anche nell'ipotesi di mobilità d'ufficio nella quale la necessità di salvaguardare la permanenza del contratto di lavoro in essere con altra Pubblica amministrazione prevale sui consistenti limiti imposti all'Amministrazione regionale e che sono tali da impedire alla stessa, di indire procedure concorsuali per ogni posto necessario senza prima percorrere la via della mobilità d'ufficio.

Il rapporto esistente tra le differenti modalità di assunzione alle dipendenze della Pubblica amministrazione prevede tra le stesse una gradazione elastica, ossia ricavando la presenza nell'ordinamento di una disciplina che, nel preferire per l'accesso all'impiego alle dipendenze della P.A. alcune modalità di assunzione, lascia residuare tendenzialmente un margine di discrezionalità in capo a quest'ultima che peraltro viene mano a mano riducendosi.

Posto che in tema di copertura di posti nel pubblico impiego la decisione di "scorrimento" della graduatoria non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso, tenendo presente che entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'art. 97 Cost., e quindi devono essere sottoposti alla medesima disciplina anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione, va precisato che si è oramai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, in quanto quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta oggi la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, con l'avvertenza peraltro che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, perché sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

Nel pubblico impiego premessa l'estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell'art. 30 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 - la quale prevede che le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità - da ciò non deriva un obbligo per la P.A. di utilizzare lo scorrimento, ma la presenza di una residua discrezionalità in capo a quest'ultima, che deve motivare, qualora utilizzi la mobilità volontaria invece di scorrere; pertanto, tra l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il Legislatore ha, quindi, dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse, ma ciò non toglie che l'Amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.

Nell'ipotesi di mobilità volontaria in assenza di un fine superiore, quale quello del mantenimento dei contratti lavorativi in essere, l'Amministrazione regionale può determinare quanti posti coprire mediante mobilità volontaria, con la precisazione che il suddetto potere discrezionale va motivato, affinché si palesino chiaramente quali sono le ragioni per le quali si preferisce reperire le professionalità necessarie sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre P.A.

Nel pubblico impiego le procedure di mobilità volontaria interna, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di giurisdizione di giudice amministrativo di cui all'art. 63 comma 4 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, ma in quella generale del giudice ordinario di cui al comma 1 del medesimo art. 63.

Cass. civ. n. 19251/2010

In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Cons. Stato n. 5830/2010

L'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui non è dubitabile in alcun modo l'applicazione anche agli enti locali, impone alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali.

Cass. civ. n. 7520/2010

In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed osservando le regole dettate dalla disposizione "de qua" nella parte in cui richiama le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. Pertanto, con riferimento all'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, non risultando attribuito un trattamento retributivo privilegiato per il personale statale (nella specie ex docenti statali) transitato all'INPS, vale la regola generale e non sono applicabili le clausole previste nei contratti collettivi (nella specie, quelle disciplinanti il personale INPS), non venendo in questione l'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti retributivi previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento degli stessi con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento retributivo privilegiato e aggiuntivo, nella specie non esistente.

Cass. civ. n. 11593/2008

L'art. 30 del D.L.vo n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam ) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie ) soltanto l'amministrazione ad quam per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, c.p.c., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio.

Cass. civ. n. 17081/2007

In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione; è immune da vizi l'interpretazione dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale del 16.2.1999, relativo al personale del comparto Ministeri, secondo la quale per "esperienza professionale" debba intendersi non la mera anzianità, ma la professionalità acquisita nell'amministrazione di riferimento nella fattispecie la S.C. ha riconosciuto corretta l'interpretazione data con riferimento alla clausola di un bando di selezione, riproduttiva del contratto integrativo, in cui l'Amministrazione finanziaria, per il conferimento della posizione economica B3 super, aveva attribuito maggiore rilevanza all'esperienza maturata dai dipendenti già in servizio).

Cass. civ. n. 7730/2007

L'art. 18, comma undicesimo, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, contenente il regolamento della disciplina dettata in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che il funzionario trasferito, collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente, conserva il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" (pari alla differenza tra il trattamento economico in fruizione e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici), implica che il previsto meccanismo di garanzia economica esaurisce, nei suddetti termini, la portata della tutela accordata al dipendente trasferito. Tale norma, infatti, non avrebbe senso, in relazione alla contemplata regola di riassorbibilità del predetto assegno, se con essa venisse garantito anche l'inquadramento già goduto presso l'Amministrazione di provenienza.

Cass. civ. n. 2265/2007

In tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112, cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali - attributive di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi.

Cass. civ. n. 26420/2006

La mobilità volontaria prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato già superato nell'Amministrazione di provenienza.

Cass. civ. n. 19564/2006

La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art. 16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente), riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, R.I.A., nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti delle finanze).

Cass. civ. n. 16185/2006

La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvo l'assegno "ad personam") tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'INPS nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità inter-compartimentale - alla stregua del D.M. del 19 marzo 1998, e dell'O.M. 6 maggio 1998, n. 217 -, concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'INPS).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 30 TUPI

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. C. chiede
lunedì 11/12/2023
“Sono medico dipendente del SSN dal 2000. Il 10 gennaio 2020 a seguito di un concorso sono passato da una ASL ad altra ASL senza interrompere la continuità del servizio presso PA e senza perdere anzianità conseguita, prendendo servizio giorno 11 gennaio.
Ora, a seguito di una proposta da loro pervenuta, vorrei ricostituire il rapporto di lavoro con la precedente ASL. È possibile conservare anzianità di servizio e tutte le componenti variabili dello stipendio fino ad oggi maturate? Grazie”
Consulenza legale i 19/12/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio tra amministrazioni è regolato dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 aprile 2021, n. 9912, ha affermato che al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza.
Questa Corte, anche prima delle modifiche apportate all’art. 30 cit. dalla legge n. 246 del 2005, aveva riferito l’istituto della mobilità volontaria alla fattispecie della “cessione del contratto” di cui all’art. 1406 cod. civ. (v. Cass. n. 19039 del 2017 e precedenti ivi richiamati), ed affermato il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014)”.

Infatti, nell’ipotesi di passaggio di lavoratori ad una diversa pubblica amministrazione, l’eventuale diversificazione del rispettivo trattamento economico richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l’Amministrazione, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (Cass. n. 21803 del 2014; n. 5097 del 2011).

Il principio generale in tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato è quello della riassorbibilità degli assegni “ad personam”, attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito. Esso trova deroga solo in presenza di disposizioni speciali, di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto.

Con particolare riferimento agli assegni ad personam, la Corte di Cassazione ha chiarito come il fatto che “nel trattamento retributivo fondamentale sia inserita la retribuzione individuale di anzianità, non vale affatto ad escludere il riassorbimento della parte di stipendio denominata RIA nei successivi aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva del comparto proprio dell’Ente di destinazione; la conservazione dell’anzianità di servizio, infatti, non significa niente di più che riconoscimento della continuità giuridica del rapporto e dell’anzianità fin dall’assunzione presso l’amministrazione di provenienza mentre la continuità giuridica del rapporto implica il mantenimento dell’anzianità, ma con il rilievo che assume nella nuova organizzazione (Cass. 2617/2010; Ord. 9430/2010)

Con l’ordinanza n. 8968 del 31.03.2021, la Cassazione ha affermato che al fine della determinazione del trattamento retributivo non possono “essere apprezzati a tal fine gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il normale corrispettivo della prestazione, perché - in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima - non erano entrati nel patrimonio del lavoratore”.
Secondo i Giudici di legittimità, tra queste ultime voci retributive devono essere inclusi anche i premi ed i compensi incentivanti previsti per il personale del comparto regioni ed enti locali, che non possono avere rilevanza ai fini del c.d. maturato economico, trattandosi di elementi del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'an e nel quantum.
In particolare, la Cassazione, ribadendo un principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019, “i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli articoli 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perche' si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttivita' e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell'an e nel quantum”.

Infine, l’art. 23 del CCNL Sanità dà indicazioni precise circa la conservazione del trattamento economico in godimento:
1. Il personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o Ente del comparto: a) vincitore di procedure concorsuali e selettive presso altra Azienda o Ente del medesimo comparto; 34 b) assunto a tempo determinato presso altra Azienda o Ente del medesimo comparto; conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalità; qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale è collocato nel differenziale economico di professionalità, di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno personale riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Il differenziale attribuito nonché il predetto assegno personale sono a carico del Fondo di cui all’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali). 2. Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre Aziende ed Enti restano attribuiti, a carico del rispettivo Fondo, i differenziali economici conseguiti nell’Azienda o Ente di provenienza come previsto all’art. 19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) e gli eventuali assegni ad personam. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita.”.

Tutto quanto sopra esposto, nel caso di specie, l’anzianità acquisita verrà mantenuta; l’eventuale superminimo individuale verrà mantenuto, ma lo stesso sarà riassorbibile; gli elementi della retribuzione che invece siano legati al raggiungimento di determinati obiettivi oppure legati alle modalità qualitative e/o quantitative della retribuzione non potranno essere mantenuti per le ragioni sopra esposte e così come stabilito anche dalla Cassazione.


Lucia M. chiede
giovedì 01/06/2023
“Buongiorno,
sono un dipendente di un'amministrazione centrale dello Stato, con ruolo di funzionario tecnico a tempo indeterminato.
A seguito di una procedura di interpello presso l'unità organizzativa del PNRR del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, la mia Amministrazione ha ricevuto dal DPC una richiesta di disposizione in comando ai sensi dell'art. 9 ter comma 4 del D.Lgs. n. 303/1999 e art. 1 comma 1 del DPCM del 10 nov 2020. Con l'indicazione dei tempi di assegnazione perentori di 15 giorni ai sensi dell'art. 17 comma 14 della L. n. 127/1997.

Il Dirigente dell'Ufficio del personale della mia Amministrazione, per le vie brevi, mi ha comunicato che non essendo un comando d'obbligo prepareranno un diniego, ma tale assunto si trova in disaccordo con quanto asserito, sempre verbalmente, dal Dirigente della Prot. Civ. Nella richiesta effettivamente non vi è richiesta di nulla osta ma una richiesta a disporre la mia assegnazione nei tempi perentori, nelle more della definizione del provvedimento formale di comando.

Chiedendo spiegazioni alla mia Amministrazione mi hanno detto che considerano d'obbligo esclusivamente i comandi ordinati dagli Uffici di Collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1° ott 2012.

Tanto premesso, sono a chiedere se esistono dei pronunciamenti o interpelli in merito da parte degli Organi competenti (es. ARAN, Consiglio di Stato, Avvocatura, Cassazione...).
Il mio dubbio nasce dal fatto che gli altri dipendenti in servizio negli Uffici della Prot. Civ. del PNRR, nela quale dovrei essere incardinata, sono stati comandati con nulla osta in cui è espressamente indicato che:
"(...) si prende atto che trattasi di ipotesi di comando obbligatorio in merito al quale l'autorizzazione non origina dall'esercizio dei poteri di autonomia gestionale dell' scrivente ufficio".

Grazie per il riscontro. Cordialmente”
Consulenza legale i 11/06/2023
L’art. 17, comma 14, l. 127/1997 prevede che “Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”.
L’art. 30, comma 1- quinquies del D. Lgs. 165/2001 prevede che “Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte”.
Da tali disposizioni sembrerebbe evincersi la definizione di comandi obbligatori, in cui sono inclusi anche quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, ma non sono gli unici che devono essere considerati obbligatori.

I comandi obbligatori sarebbero quindi quelli previsti da disposizioni di legge o regolamentari che prevedano l’utilizzazione di personale di amministrazioni diverse in posizione di fuori ruolo o di comando.

A tale ricostruzione sembrerebbe aderire anche il Consiglio di Stato rispondendo ad una richiesta di parere del settembre 2017 (Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017 numero affare 00579/2017) che cita come ipotesi di comando obbligatorio quelle di cui all’art. 17, comma 14, l. 127/1997, secondo il quale “Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”.

Il Consiglio di Stato annovera tra le ipotesi di comando obbligatorio anche quelle di cui all’art. 9, comma 5-bis D. Lgs. N. 303/1999 relativo al personale in comando presso la Presidenza del consiglio dei Ministri.

Tuttavia, non vengono citate le ipotesi di cui all’art. 9 ter comma 4 del D.Lgs. n. 303/1999 che prevede “Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile”.

Dirimente sarebbe, quindi, stabilire se il comando in parola è da considerarsi obbligatorio ai sensi dell’art. 30 comma 1-quinquies D. Lgs. 165/2001 e art. 17, comma 14, l. 127/1997.

La norma in parola non definisce tali comandi obbligatori, ma se si ritiene che tali comandi lo siano in quanto previsti da disposizione di legge, si potrebbe sostenere che il comando de quo sia obbligatorio e, quindi, l’amministrazione di provenienza non potrebbe emettere un provvedimento di diniego.

Non si rinvengono pronunciamenti dell’Aran, del Consiglio di Stato o della Cassazione sul punto specifico.
L’ultima pronuncia della Cassazione (Ord. Sez. L Num. 1098 Anno 2023) su comando e distacco, pur fornendo un quadro della materia, non cita alcuna ipotesi di comando obbligatorio.

V. M. chiede
sabato 12/11/2022 - Marche
“Buonasera,
In data 11 Luglio 2022 ho sostenuto il seguente concorso:
Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.
In tale concorso ho sostenuto un punteggio pari a 22/30 sufficiente per superare la soglia di sbarramento collocata a 21/30. A questo punteggio di 22/30 dovranno essere poi sommati i titoli relativi ai titoli che nel mio caso sono la Laurea Triennale e la Laurea Magistrale.in Chimica Industriale.

Ancora in data 11/11/2022 NON sono uscite le graduatorie definitive, tuttavia l'unica informazione reperibile è la seguente:
NUMERO DI PARTECIPANTI: 8342 NUMERO IDONEI: 1544
Pertanto di questi 1544 idonei (tra cui il sottoscritto) 1249 saranno assunti a tempo indeterminato. In poche parole le probabilità che possa essere assunto sono molto elevate.

Tuttavia proprio in questi giorni mi si è presentata la possibilità di effettuare il dottorato di ricerca presso un'importante università italiana e questo per me rappresenterebbe un sogno che non voglio lasciarmi scappare.

Alla luce di queste considerazioni volevo chiedere se in caso di assunzione presso l'Ispettorato del Lavoro avrei diritto a chiedere il CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”. In caso positivo volevo chiedere se esiste un periodo minimo da maturare presso l'ISPETTORATO DEL LAVORO prima di richiedere tale congedo, e se una volta terminato il Dottorato di Ricerca avrei diritto a riottenere la sede che mi era stata assegnata prima dell'inizio del dottorato di ricerca.



Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/11/2022
La legge n. 476 del 1984 non si occupa esplicitamente del caso in questione. Tuttavia, già la circolare ministeriale n. 376 del 4/12/1984 prevede che anche il vincitore di concorso non può assumere servizio, perchè impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, possa chiedere il congedo straordinario. Tale assunto è stato confermato dalla circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 120 del 4 novembre 2002, la quale ha anche aggiunto che la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova.

È da sottolineare che l’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha novellato l’articolo 2 della Legge 13 agosto 1984 inserendo la condizione per cui il collocamento in congedo avviene “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”. Dunque, nell’attuale cornice normativa, il riconoscimento del congedo è sottoposto a una verifica dell’amministrazione che riguarda però l’unico aspetto delle “esigenze”.

Vi è, pertanto, la possibilità che l’Amministrazione neghi il collocamento in congedo (ma dovrebbe dimostrare le citate “esigenze”).

In merito alla discrezionalità amministrativa nella concessione del congedo straordinario per dottorato di ricerca la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la legittimità del provvedimento di diniego all’aspettativa per motivi di studio è subordinata ad una specifica valutazione e ad una conseguente rigorosa motivazione non già rispetto alle generiche esigenze organizzative complessive dell’amministrazione di provenienza, ma con riferimento alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, onde valutare se ricorrano effettivamente ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda (Cfr: sentenza TAR Liguria, 12 luglio 2018, n. 626 ma anche sentenza TAR Campania n. 1307 del 7 marzo 2017 ).

Per quanto riguarda il mantenimento di sede, anche tale aspetto potrebbe essere condizionato dalle esigenze dell’amministrazione.
Infatti, come nel settore privato, anche nel pubblico impiego il datore di lavoro (la P.A.) può disporre il trasferimento del lavoratore per esigenze di servizio. La materia dei trasferimenti di autorità è regolata dall’art. 30 D. Lgs. 165/2001.

Secondo la giurisprudenza, la P.A. allorché dispone il trasferimento di un proprio dipendente, non è tenuta a comunicargli le ragioni tecniche, produttive o organizzative che ne sono alla base. Il giudice del lavoro, nel valutare la legittimità del trasferimento del dipendente, deve limitarsi ad accertare l'esistenza di specifiche esigenze di servizio e la loro connessione con il disposto trasferimento, e non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione delle proprie necessità organizzative, nè nella scelta dei provvedimenti migliori da adottare per soddisfarle.

In conclusione, è possibile che al termine dei tre anni di dottorato l’amministrazione disponga il trasferimento ad altra sede per esigenze di servizio.

Manuel M. chiede
domenica 11/07/2021 - Abruzzo
“Buongiorno, sono un tecnico di radiologia medica in servizio attualmente presso l'ASL XXX, ho partecipato nel 2020 ad un bando di mobilità presso altro ente pubblico. Nel febbraio 2021 sono stato chiamato e contestualmente ho fatto richiesta di nulla osta presso la mia azienda, la quale nel marzo 2021, mi ha concesso il nulla osta al trasferimento a decorrere dal 1/10/21. In aprile 2021 pertanto sottoscrivo il relativo contratto con l'azienda di destinazione.
Durante questi mesi purtroppo nell'azienda di mia provenienza, tra pensionamenti e dimissioni di altri colleghi, ci siamo ritrovati ad oggi in una situazione di grave carenza di personale.
In accordo verbale con il mio capo reparto siamo convenuti che avrei smaltito le mie ferie l'ultimo periodo (ovvero agosto/settembre).
Ad oggi però mi sono ritrovato nella situazione in cui vorrebbero che io rinunciassi a gran parte delle mie ferie, creandomi tra l'altro un danno, in quanto ho già lasciato casa in cui sono in affitto.
Ho fatto presente il mio disappunto sulla questione e sono stato anche "minacciato" che nel caso in cui non avessi accettato tale situazione, avrebbero in qualche modo fatto il possibile per revocare o spostare la decorrenza del mio nulla osta.
La mia domanda pertanto è:
può l'azienda di mia provenienza revocare o modificare la data di decorrenza del nulla osta nonostante io abbia già sottoscritto il contratto con l`azienda di mia destinazione?
Appare ovvio che la mia volontà è quella di evitare lo scontro con l'azienda per evitare ripercussioni sul nulla osta.
Allo stesso tempo posso se ho la certezza che non possono più agire sulla revoca o modifica del nulla osta, cambia la mia posizione di forza nei confronti dell'azienda e pretendere di fare le ferie (che tra l'altro non possono essere monetizzate)

Ringraziando anticipatamente
porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 16/07/2021
La concessione del nulla osta è un atto con il quale l'azienda formalizza la cessione del contratto di lavoro di quel dipendente ad un’altra amministrazione.

Per quanto concerne la sua revocabilità, viene in rilievo l’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che nel testo attualmente vigente conferisce ad una amministrazione pubblica la facoltà di revocare un provvedimento adottato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il trasferimento per mobilità, secondo quanto precisa il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sostanzia nella cessione del contratto di lavoro del dipendente trasferito dall’amministrazione di appartenenza all’amministrazione di destinazione.

Tale cessione si perfeziona solo all’atto della firma del contratto individuale di lavoro che il dipendente trasferito deve sottoscrivere con l’amministrazione di destinazione.

Fino a quel momento l’amministrazione di appartenenza, applicando alla lettera quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 21-quinquies può revocare il nulla osta concesso.

Tuttavia, la revoca del nulla osta può determinare il diritto ad un indennizzo, laddove sia dimostrabile e quantificabile un effettivo danno economico conseguente al mancato perfezionarsi del trasferimento per mobilità.

Nel caso di specie, la cessione del contratto si è ormai perfezionata, pertanto, non sembrerebbe possibile per l’amministrazione di provenienza revocare il nulla osta.

Sul punto, nell’ambito di un procedimento cautelare, il Tribunale di Ivrea con ordinanza del 25 Marzo 2016 ha ritenuto illegittima la deliberazione con la quale la Pubblica Amministrazione revochi il trasferimento del dipendente, disposto a seguito dell’accoglimento della domanda di mobilità volontaria, se adottata successivamente al perfezionamento del trasferimento stesso, che coincide con il momento in cui la Pubblica Amministrazione di provenienza concede il relativo nulla osta, non richiedendosi, ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa de qua, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione di destinazione.

Nell’ambito del medesimo procedimento, il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora sul presupposto che l’illegittima revoca del trasferimento disposta dalla Pubblica Amministrazione fosse idonea ad incidere sugli impegni familiari della ricorrente, che erano senz’altro aumentati, se non addirittura più che raddoppiati, in seguito alla nascita del secondo figlio.

Anche nel caso di specie, pertanto, sembrerebbero esserci le condizioni per ritenere illegittima l’eventuale revoca del nulla osta ed anche per l’eventuale concessione di un provvedimento cautelare (considerata l’avvenuta disdetta del contratto di affitto).

Per quanto riguarda le ferie, pur confermandosi l’irrinunciabilità delle stesse e il divieto di monetizzazione, si segnala, tuttavia, che, trattandosi di mobilità ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 potrebbe configurarsi la possibilità di trasposizione delle ferie presso l’azienda cessionaria.

Infatti, non vi sarebbe novazione del rapporto e quindi la necessità di esaurire i periodi di ferie non godute.


Anonimo chiede
domenica 07/05/2017 - Veneto
“Buon giorno, vi scrivo in quanto vorrei fare mobilità volontaria dal mio Ente alla Polizia Locale di un comune.
Alcuni colleghi mettono in dubbio che il mio Ente rientri nella lista di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. 165/2001 e per questo mettono in dubbio la leicità del mio passaggio.
Chiedo a voi un parere.
Nel 2001 ho vinto un concorso pubblico, pubblicato sul BUR, presso l'Ente dove attualmente lavoro e da allora sono impiegato come "addetto alla vigilanza territoriale", pubblico ufficiale e con funzioni di polizia amministrativa, presso il Consiglio di Bacino (omissis).
Nel mio lavoro commino sanzioni amministrative ed eseguo indagini fino a determinarne la natura penale, allora collaboro con tutte le altre forze di polizia coordinandole in base alle loro funzioni.
Il mio è un Ente di diritto pubblico, ex Ente pubblico economico, con poteri autoritativi , come il potere sanzionatorio, il potere di esproprio e il potere dato dai regolamenti del Consiglio di Bacino stesso.
Questi poteri gli sono delegati in statuto dai comuni fondatori che ne controllano ogni attività in forma associativa, essendo il CDA, il presidente, l'assemblea dei soci costituita da sindaci o loro delegati. Lo scopo, da statuto, del mio Ente è di controllo delle attività di tutela dell'ambiente e del territorio, in particolare le attività amministrative relative ai servizi pubblici.

Sul sito: "omissis" è possibile visionare lo statuto

Sul sito: pubblicaamministrazione.info il mio Ente è definito Ente Pubblico.

Vi ringrazio moltissimo per la vostra cortesia. A presto.”
Consulenza legale i 12/05/2017
Il comma 1, dell'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Amministrazioni destinatarie di tale disposizione sono quelle indicate all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, cioè tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura e loro associazioni, e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1991, n. 300.

A questo punto il problema che si pone è quello di capire se l’ente interessato sia da qualificare quale ente pubblico non economico o economico (in questo secondo caso escluso dall’ambito di operatività della predetta norma).

Un valido aiuto può venire dall’esame dello Statuto che ne contiene la disciplina, il quale, dopo aver qualificato il Consiglio di Bacino quale forma associativa per l’esercizio unitario delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 1 comma 5), attribuisce allo stesso personalità giuridica di diritto pubblico (art. 3 comma 2), disponendo al successivo comma 8 del medesimo art. 2 che ad esso si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

Di fondamentale rilievo, ai fini che qui ci interessano, è anche la disposizione contenuta nell’art. 17 del predetto Statuto, ove è detto che gli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Tre sono, dunque, gli elementi essenziali a cui fare riferimento, ossia:
  1. l’attribuzione a tale ente della personalità di diritto pubblico;
  2. il rinvio alla disciplina delle aziende speciali;
  3. la previsione statutaria di poter realizzare a favore di un gruppo di Comuni un servizio senza poter raggiungere la copertura dei costi e ottenendo per questo «un contributo finanziario» da parte del Comune.

Sulla natura giuridica delle aziende speciali, alla cui disciplina si richiama lo Statuto dell’ente, si rinvengono due orientamenti nettamente contrastanti nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

In particolare, in una prima sentenza, la n. 641 del 7 febbraio 2012, n. 64, il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già affermato dal TAR Lazio – Roma, Sez. II ter, n. 931/2011, sostiene che l’azienda speciale non possa configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, sottolineando che la stessa deve piuttosto farsi rientrare nel novero degli “enti pubblici economici” (così come già affermato dalla Corte di Cassazione, cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01).
Conseguentemente, si sostiene che l’art. 1, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non possa trovare applicazione, dovendo ritenersi applicabile solo alle pubbliche amministrazioni “espressamente” menzionate nell’articolo medesimo.

Più specificatamente si afferma che l’azienda speciale debba essere esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni perché da considerare come un ente strumentale degli enti locali che, in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa, “vive di vita propria”, ancorché intimamente collegata agli enti locali da cui promana sia per quanto attiene agli indirizzi che per quanto attiene all’approvazione di taluni atti fondamentali (piano programma, piano pluriennale, ecc.).

Tuttavia, tale orientamento risulta contraddetto da una successiva sentenza dello stesso Consiglio di Stato, e precisamente la n. 1842/2015, nella quale si osserva che, seppure sia vero, in linea di principio, che un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi (analogamente ad un ordinario imprenditore), qualora tuttavia l’ente possa normativamente (ossia per statuto) perseguire le proprie finalità con finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici e, cioè, con mezzi economici diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economica.

Peraltro, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 11.7.2006, n. 15661), l’indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico, deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo (e nel nostro caso il riferimento non potrà che farsi al richiamato art. 17 dello Statuto, che prevede il contributo finanziario pro quota dei Comuni, indice della non economicità dell’ente).

Ne segue che, rientrando l’Ente in questione, alla stregua dell’ultimo orientamento giurisprudenziale espresso, tra gli enti pubblici non economici comunali, troverà applicazione l’art. 1 comma 2 D.lgs 165/2001.

Detto questo, si consiglia intanto di acquisire il nulla osta da parte dell'ente di appartenenza, tenendosi presente che, ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche potranno procedere al trasferimento volontario in presenza delle seguenti condizioni:
  1. posti vacanti in organico;
  2. status di dipendente pubblico in servizio con qualifica corrispondente a quella richiesta (si tenga presente che la normativa richiede una parità di qualifica e non di profilo professionale);
  3. pubblicazione di un bando (per la durata minima di 30 giorni) contenente il numero di posti da ricoprire, i requisiti e le competenze professionali richieste;
  4. domanda di trasferimento e assenso dell'amministrazione di appartenenza (c.d. nulla osta, che si consiglia di acquisire con anticipo).

Ovviamente, in assenza di bando da parte dell’amministrazione ricevente, ogni richiesta di mobilità non potrà che avere esito negativo.

GIUSTINO A. chiede
martedì 13/09/2016 - Sicilia
“Spett.le Studi Brocardi.it,
sono un dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi, area amministrativa C, cui corrisponde il livello B 2 CCNL Enti pubblici non economici, ed attualmente in servizio in comando presso l’Inps, sino al 31/12/2016.
Ho iniziato a prestare servizio in posizione di comando presso l’Inps in data 01/05/2010, per la durata di oltre 6 anni ad oggi. Tale comando mi è stato prorogato per n. 6 volte, sino al 31.12.2016.
Ho più volte inoltrato richiesta formale di essere trasferito nei ruoli dell’ente, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
Inoltre, i vari rinnovi di comando sono stati supportati da specifiche dichiarazioni di indispensabilità da parte degli organi competenti.
Nel corso dell’ultima richiesta di rinnovo comando, inoltrata dall’Inps all’Università (novembre 2015), l’Inps comunicava testualmente “che al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di mobilità, si procederà alla stabilizzazione del personale in posizione di comando presso questo Istituto”.
Il 28 luglio scorso, nel corso della relazione annuale, il Presidente annunciava il suo piano di rilancio dell’Inps, con la creazione della figura del funzionario-consulente, con un nuovo bando di concorso per l’assunzione di nuovo personale tutto di Area C, e per questo motivo confermava la sua volontà di stabilizzare il personale in comando con la sola qualifica di Area C (circa 100 unità) e derogando la stabilizzazione del personale di Area B (170 unità) ai futuri pensionamenti del personale della stessa Area (cioè mai).
Il 25/08/2016 invece è stata pubblicata una Determina a firma del Presidente dell’Inps, con la quale si è proceduto all’immissione nei ruoli dell’ente di n.9 comandati su complessivi 20 in scadenza il 31/08/2016, tutti appartenenti all’area C, rimandando alle proprie amministrazioni 11 comandati di area B, dopo anche 10 anni di servizio presso l'istituto.
Ciò premesso, si richiede un parere legale nelle more di una prossima (31.12.2016) cessazione del comando e precisamente:
- Il superamento del limite dei 3 anni di comando previsti dal T.U. Pubblico impiego, art. 30 co. 2-sexies, può essere condizione per ottenere l’assunzione nei ruoli Inps?
- Può essere effettuata l’assunzione del solo personale comandato di categoria C escludendo di fatto il personale comandato di categoria B?
- Può essere bandito un concorso esterno di personale di categoria C, senza che venga preventivamente effettuata la mobilità del personale in comando, anche se di categoria diversa da quella per cui verrebbe bandito il concorso?
- Esiste della giurisprudenza in merito?
- Mi risulta che negli ultimi mesi un ex collega comandato, ma non so chi e in quale città, abbia vinto un giudizio contro l’Inps ottenendo la riassunzione in servizio. C’è la possibilità di risalire a questa sentenza visto che l’Inps l'ha blindata?
Nell’attesa di un vostro gradito riscontro vi ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 18/09/2016
L’art. 30, comma 2 sexies del T.U. Pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare in assegnazione temporanea del personale di altra pubblica amministrazione per un periodo non superiore a tre anni solo allorquando sussistano motivate esigenze organizzative.
Una peculiare tipologia di assegnazione temporanea è data dal c.d. “comando”, il quale, ai sensi dell’art. 56 D.P.R. n. 3/1957 consiste nella prestazione del servizio da parte del dipendente pubblico “presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza”.
Trattasi pertanto di due fattispecie distinte. L’utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio (a volte denominato distacco nella giurisprudenza amministrativa) si distingue dal comando proprio perché l’impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma – temporaneamente – ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell’amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta neppure di trasferimento il quale consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro.
In altre parole, il dipendente comandato continua formalmente il suo rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza e non con l’amministrazione di destinazione: il c.d. “rapporto organico” continua pertanto ad intercorrere tra il dipendente e l’ente di appartenenza (Università degli Studi, nel Suo caso), mentre si modifica il c.d. “rapporto di servizio”, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo – funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera per il periodo di tempo considerato (INPS).
Secondo la dottrina, però, nel caso specifico del comando, l’indicazione del termine non costituisce un vincolo contrattuale verso il dipendente, totalmente estraneo alla decisione amministrativa, bensì solo un termine massimo di utilizzo, decorso il quale occorre un nuovo esercizio del potere per il successivo eventuale rinnovo.
Ciò che – di fatto – è stato eseguito nel caso di specie.
Inoltre, ciò implica che alla posizione di comando del dipendente presso una nuova amministrazione non si accompagna la corrispondente soppressione del posto in organico presso l'amministrazione di provenienza: è stato così affermato che il comando comporta lo spostamento del pubblico dipendente per un periodo non breve in un'altra località e presso altra amministrazione che ne diventa la ordinaria sede di lavoro (C.d.S., sez. IV, 27/4/1995, n. 271)
Si precisa nel quesito che l’INPS, nel chiedere il rinnovo del comando all’Università degli Studi, avrebbe proceduto alla stabilizzazione del personale in comando al verificarsi delle condizioni di legge previste per la mobilità – ciò che poi ha fatto solo per alcuni dipendenti comandati, rimandandone altri alle amministrazioni di appartenenza. Ciò perché la procedura di mobilità nel pubblico impiego consente una immissione nei ruoli dell’amministrazione destinataria solo allorquando vi sia una parità di qualifiche (è la c.d. mobilità compensativa, prevista dall’art. 30 d.lgs. 165/2001).

Tornando al Suo caso, per rispondere alla prima domanda si ribadisce quanto sopra esposto: trattasi di “comando” e non di “assegnazione temporanea”, pertanto non vi è il limite dei tre anni previsti dall’art. 30 comma 2 sexies del d.lgs. 165/2001. Naturalmente, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 3/1957, Lei ben potrà partecipare ai concorsi, agli esami e alle procedure selettive tanto dell’Università degli Studi quanto dell’INPS (“l'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza … Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza”).
La seconda risposta necessita di un breve excursus. Innanzitutto, la Pubblica Amministrazione è regolata da specifiche disposizioni costituzionali, che ne prevedono, tra l’altro, il buon andamento e l’imparzialità, ai sensi dell’art. [[n97 Cost]] Cost., oltre che il servizio esclusivo per la Nazione dei pubblici dipendenti (art. [[n98 Cost]] Cost.).
Appare pertanto del tutto logico che anche – e soprattutto – nel pubblico impiego trovino applicazione gli altri Principi Fondamentali della nostra Costituzione, tra cui il principio di uguaglianza e di non discriminazione. Ed è proprio sulla base di questo breve ragionamento che la Corte di Cassazione ha affermato (sent. 16/4/2012 n. 5959) che non può esistere una disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente, a seconda che essi siano assunti direttamente da questo (“in ruolo”) oppure siano assegnati o comandati da altra Pubblica Amministrazione.
È però anche vero che l’assunzione di personale rientra nella c.d. attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, come tale non passibile di ingerenza esterna: se l’INPS necessita di personale con una determinata qualifica, ben potrà procedere all’assunzione di quel personale, escludendo un’altra qualifica contrattuale (o, eventualmente, bandendo un concorso per un passaggio di qualifica).

La terza domanda implica una risposta precisa: l’art. 30, comma 2 bis del d.lgs. 165/2001 è molto chiaro sul punto. “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”. In altre parole, prima di procedere ad un concorso pubblico, l’INPS – stando alla lettera della norma – dovrebbe immettere in ruolo i dipendenti comandati o fuori ruolo che appartengono alla stessa qualifica professionale per cui intende svolgere una selezione pubblica.
Il Consiglio di Stato è pero intervenuto sul punto, discostandosi dall’interpretazione letterale della disposizione. “La formulazione letterale della norma, la quale impone di ricorrere alla mobilità "prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali", eccede le finalità di contenimento della spesa perseguite dalla previsione in commento che emerge appunto dal fatto che la priorità dell’istituto invocato è disposta unicamente prima che le procedure concorsuali siano indette. È evidente infatti che lo scorrimento di graduatorie aperte è idoneo a realizzare i medesimi obiettivi di risparmio in misura quantomeno non inferiore alla mobilità, rispetto alla quale richiede, invece, una inferiore tempistica per addivenire all’assunzione”. (C.d.S., sez. V, sent. 27/8/2014 n. 4361)
Ed ancora, con la sentenza 31/7/2012 n. 4329, la stessa sezione ha posto in rilievo che l’interpretazione letterale della disposizione di cui al comma 2 bis “si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell’istituto della mobilità, atteso che l’obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità già soddisfatto prima della decisione dell’amministrazione di bandire il concorso, dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell’utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna"; ed inoltre, per quanto concerne le rispettive caratteristiche delle due forme di reclutamento in questione: "lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità”.
Ed infine (C.d.S., sez. V, 17/1/2014 n. 178) si è affermato che tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato comunque preferenza al primo metodo di reclutamento, per la maggiore celerità con cui lo stesso consente di addivenire all’assunzione.
In altre parole, con queste pronunce il Consiglio di Stato ha di fatto interpretato il disposto sopra esposto nel senso di una discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel decidere se applicare la mobilità o lo scorrimento di eventuali graduatorie già sussistenti (per un concorso effettuato in precedenza per la medesima copertura di personale), dando la preferenza a quest’ultimo aspetto proprio per le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Nel Suo caso, tuttavia, stando a quanto da Lei esposto, non pare esistere altro concorso tale per cui l’INPS potrebbe decidere di scorrere la graduatoria ed assumere il personale escluso da un primo concorso, ma dovrebbe (condizionale d’obbligo, vista la discrezionalità delle scelte della Pubblica Amministrazione) procedere dapprima ad una immissione nei suoi ruoli del personale comandato o fuori ruolo, e solo successivamente organizzare una procedura di selezione pubblica.
Per l’ultima risposta, non pare così agevole (viste le informazioni scarne, quantomeno in ordine al Tribunale che si è pronunciato) risalire alla sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.