(massima n. 1)
            La  regola  per  cui il  passaggio  da  un  datore  di lavoro  all'altro  comporta  l'inserimento  del  dipendente  in  una  diversa  realtā  organizzativa  e  in  un mutato  contesto  di  regole  normative  e  retributive, con  applicazione  del  trattamento  in  atto  presso  il nuovo  datore  di  lavoro (art.  2112  cod.  civ.),  č confermata,  per  i  dipendenti  pubblici,  dall'art.  30  del D.Lgs.  n.  165  del  2001  che  riconduce  il  passaggio diretto  di  personale  da  amministrazioni  diverse  alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.),  stabilendo  la regola  generale  dell'applicazione del  trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto  dell'amministrazione  cessionaria,  non giustificandosi  diversitā  di  trattamento (salvo l'assegno  "ad  personam")  tra  dipendenti,  dello  stesso ente, a seconda della provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto  scuola,  transitati  alle  dipendenze  dell'INPS nel  settembre  1998  a  seguito  di  procedura  di  mobilitā inter-compartimentale - alla  stregua  del  D.M.  del  19 marzo 1998, e dell'O.M. 6 maggio 1998, n. 217 -, concernente  la  riassorbibilitā  negli  aumenti  retributivi successivi, del trattamento di miglior favore giā goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo  di  "assegno  garanzia  stipendio",  all'atto  del trasferimento all'INPS).