Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assunzione presso la P.A., la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilitą del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 28 novembre 2005, n. 246), al potere discrezionale della P.A.; successivamente, la previsione di una espressa nullitą della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilitą di personale proveniente da altra Amministrazione, configura un obbligo per l'Amministrazione procedente.

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