Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 177 del 17 gennaio 2014

(6 massime)

(massima n. 1)

L'istituto della mobilità volontaria, la cui disciplina è contenuta nell'art. 30 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, si applica anche alle Regioni, seppure con differente impatto, a seconda che si tratti di mobilità d'ufficio o di mobilità volontaria, con l'avvertenza che, seppure spetta allo Stato legiferare nella materia de qua, l'intervento statale non azzera del tutto quel potere organizzativo che resta assegnato alle Regioni, anche nell'ipotesi di mobilità d'ufficio nella quale la necessità di salvaguardare la permanenza del contratto di lavoro in essere con altra Pubblica amministrazione prevale sui consistenti limiti imposti all'Amministrazione regionale e che sono tali da impedire alla stessa, di indire procedure concorsuali per ogni posto necessario senza prima percorrere la via della mobilità d'ufficio.

(massima n. 2)

Il rapporto esistente tra le differenti modalità di assunzione alle dipendenze della Pubblica amministrazione prevede tra le stesse una gradazione elastica, ossia ricavando la presenza nell'ordinamento di una disciplina che, nel preferire per l'accesso all'impiego alle dipendenze della P.A. alcune modalità di assunzione, lascia residuare tendenzialmente un margine di discrezionalità in capo a quest'ultima che peraltro viene mano a mano riducendosi.

(massima n. 3)

Posto che in tema di copertura di posti nel pubblico impiego la decisione di "scorrimento" della graduatoria non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso, tenendo presente che entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'art. 97 Cost., e quindi devono essere sottoposti alla medesima disciplina anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione, va precisato che si è oramai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, in quanto quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta oggi la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, con l'avvertenza peraltro che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, perché sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

(massima n. 4)

Nel pubblico impiego premessa l'estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell'art. 30 T.U. 30 marzo 2001 n. 165 - la quale prevede che le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità - da ciò non deriva un obbligo per la P.A. di utilizzare lo scorrimento, ma la presenza di una residua discrezionalità in capo a quest'ultima, che deve motivare, qualora utilizzi la mobilità volontaria invece di scorrere; pertanto, tra l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il Legislatore ha, quindi, dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse, ma ciò non toglie che l'Amministrazione, adeguatamente motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.

(massima n. 5)

Nell'ipotesi di mobilità volontaria in assenza di un fine superiore, quale quello del mantenimento dei contratti lavorativi in essere, l'Amministrazione regionale può determinare quanti posti coprire mediante mobilità volontaria, con la precisazione che il suddetto potere discrezionale va motivato, affinché si palesino chiaramente quali sono le ragioni per le quali si preferisce reperire le professionalità necessarie sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre P.A.

(massima n. 6)

Nel pubblico impiego le procedure di mobilità volontaria interna, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di giurisdizione di giudice amministrativo di cui all'art. 63 comma 4 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, ma in quella generale del giudice ordinario di cui al comma 1 del medesimo art. 63.

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