(massima n. 4)
            Nel  pubblico  impiego  premessa  l'estraneità  della modalità  di  assunzione  per  scorrimento  della graduatoria  di  concorso  già  espletato  rispetto  alla fattispecie  delineata  dal  comma  2-bis  dell'art. 30  T.U. 30  marzo  2001  n.  165 - la  quale  prevede  che  le Amministrazioni,  prima  di  procedere  all'espletamento di  procedure  concorsuali,  finalizzate  alla  copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità - da ciò non deriva un obbligo per la P.A. di  utilizzare  lo  scorrimento,  ma  la  presenza  di  una residua  discrezionalità  in  capo  a  quest'ultima,  che deve motivare,  qualora  utilizzi  la  mobilità volontaria  invece  di  scorrere; pertanto,  tra  l'utilizzo dello  scorrimento  della graduatoria  e  quello  della mobilità  volontaria  il  Legislatore  ha,  quindi,  dato preferenza  al primo  metodo,  poiché  a  fronte dell'idoneità di entrambi di consentire il reperimento di personale  professionalmente  qualificato,  la  mobilità volontaria esige di una nuova procedura, che comporta un  dispendio  di  tempo  e  di  risorse,  ma  ciò  non  toglie che  l'Amministrazione,  adeguatamente  motivando, possa comunque farvi ricorso, piuttosto che scorrere la graduatoria.