(massima n. 1)
            In  tema  di  passaggi  di  personale  e  procedure volontarie  di  mobilitą  nel  pubblico  impiego  privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato  al  complessivo  "status"  posseduto  dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito,  e  nei  limiti,  della  regola  del  riassorbimento  in  occasione  dei  miglioramenti  di  inquadramento  e  di  trattamento  economico  riconosciuti dalle  normative  applicabili  per  effetto  del  trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto  dall'art.  34  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed osservando le regole dettate  dalla  disposizione  "de  qua"  nella  parte  in  cui richiama  le  regole  dettate  dall'art. 2112 cod.  civ.,  rese applicabili  a  fattispecie  diversa  dal  trasferimento  di azienda.  Pertanto,  con  riferimento  all'assegno  "ad personam",  previsto  dall'art.  202  del  D.P.R.  n.  3  del 1957, innovato dall'art. 3, comma 57, della legge n. 537 del  1993,  non  risultando  attribuito  un  trattamento retributivo  privilegiato  per  il  personale  statale  (nella specie  ex  docenti  statali)  transitato  all'INPS,  vale  la regola  generale  e  non  sono  applicabili  le  clausole previste  nei  contratti  collettivi  (nella  specie,  quelle disciplinanti  il  personale  INPS),  non  venendo  in questione  l'art.  2,  comma  terzo,  del  D.Lgs.  n.  80  del 1998  (ora  art.  2,  comma  terzo,  del  D.Lgs.  n.  165  del 2001) che - nel prevedere la cessazione di efficacia di trattamenti  retributivi  previsti  da  legge, regolamenti  o atti  amministrativi  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del relativo  rinnovo  contrattuale,  e  il  riassorbimento  degli stessi  con  le  modalitą  e  nelle  misure  previste  dei contratti collettivi - presuppone proprio un trattamento  retributivo  privilegiato  e  aggiuntivo,  nella specie non esistente.