Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7730 del 29 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 18, comma undicesimo, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, contenente il regolamento della disciplina dettata in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, stabilendo che il funzionario trasferito, collocato nei ruoli dell'Amministrazione ricevente, conserva il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove pił favorevole, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" (pari alla differenza tra il trattamento economico in fruizione e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici), implica che il previsto meccanismo di garanzia economica esaurisce, nei suddetti termini, la portata della tutela accordata al dipendente trasferito. Tale norma, infatti, non avrebbe senso, in relazione alla contemplata regola di riassorbibilitą del predetto assegno, se con essa venisse garantito anche l'inquadramento gią goduto presso l'Amministrazione di provenienza.

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