Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4361 del 27 agosto 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attuale ordinamento giuridico, anche per motivi di contenimento della spesa pubblica, esprime un deciso favore per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quale modalitā di reclutamento; rispetto a quest'ultima modalitā, č da ritenere recessiva la procedura di mobilitā ex art. 30 del T.U. pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/ 2001. Per questo il legislatore richiede che i posti resisi (fisiologicamente) vacanti in seguito all'espletamento di un concorso siano prioritariamente coperti attingendo dalla graduatoria concorsuale; per le stesse ragioni, l'unico limite allo scorrimento della graduatoria č che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione.

(massima n. 2)

Le assunzioni da effettuare mediante scorrimento della graduatoria non vanno riferite alle sole scoperture giā esistenti al momento dell'approvazione della graduatoria, atteso che di una simile necessitā non vi č traccia nell'ordinamento degli enti locali (e degli enti pubblici in generale); legittimamente pertanto un Comune ha utilizzato una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace per coprire i posti che si sono resi disponibili dopo la conclusione della procedura, a causa di pensionamenti avvenuti in epoca successiva.

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