(massima n. 1)
            In  tema  di  procedure  volontarie  di  mobilitą  nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di  legge,  di  regolamento  o  di  atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano  un  determinato  trattamento  retributivo come  non  riassorbibile  o,  comunque,  ne  prevedano  la continuitą indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale  della  riassorbibilitą  degli  assegni  "ad personam" attribuiti al fine di rispettare il divieto di "reformatio  in  peius"  del  trattamento  economico acquisito, argomentando dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.  19  del  D.Lgs.  n.  80 del  1998  (ora  art.  31  del  D.Lgs.  n.  165  del  2001), secondo  le  regole  dettate  dall'art. 2112,  cod. civ.,  rese applicabili  a  fattispecie  diversa  dal  trasferimento  di azienda.  A  tali  disposizioni  speciali - attributive  di trattamenti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle  fonti  negoziali  collettive  applicabili  presso l'amministrazione di destinazione - si ricollega l'ipotesi contemplata dall'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 165 del 2001)  nella  parte  in  cui  stabilisce  la  cessazione  di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi  che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da contratti a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici pił favorevoli in godimento, con le  modalitą  e  nelle  misure  previste  dei  contratti collettivi.