1. (1)La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e del regolamento (UE) 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35, 35 ter e 35 novies 2, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14- bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 346/2013. Tali gestori sono iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35 bis, 35-ter, 35 quinquies, 35 septies, 35 octies, 35 novies, 35 novies 1, 35 novies 2, 35 novies 3, 35 novies 4, 35 novies 5, 35 novies 6, 35 decies, 35 duodecies e 35 terdecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibili con il regolamento (UE) 345/2013 e il regolamento (UE) 346/2013.
2-bis. La Banca d'Italia è l'autorità competente a effettuare:
- a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;
- b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF.
2-ter. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
- a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato regolamento;
- b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato regolamento.
2-quater. La Consob è l'autorità competente ad adottare le misure previste:
- a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento;
- b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento.
2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:
- a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento;
- b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento.
2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) 346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori.
3-bis. La Consob è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) 346/2013, e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la precommercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) 346/2013.
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l'autorità competente a ricevere da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attività di precommercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 346/2013 nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 346/2013, nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.
4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:
- a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento (UE) 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;
- b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 346/2013.
4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 346/2013:
- a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;
- b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 346/2013;
- c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 346/2013. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 346/2013
6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.
7-bis. I gestori registrati ai sensi del comma 2 possono gestire FIA riservati istituiti in forma chiusa, ai sensi dell'articolo 35 quaterdecies, alle condizioni stabilite con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Note
Successivamente, il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 2-bis, lettere a) e b) 2-ter, lettere a) e b) 2-quater, lettere a) e b) 2-quinquies lettere a) e b) 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis, lettere a) e b) 4-ter alinea e lettere a) b) e c) 5 e l'introduzione del comma 7-bis. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che nel presente articolo "nella rubrica e ovunque ricorrano, le parole: «regolamento (UE) n. 345/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 345/2013», e le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 346/2013»".







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