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Articolo 35 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Albi

Dispositivo dell'art. 35 ter TUF

1. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav è articolato in due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano costituite in forma di OICVM o FIA(2).

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale(1).

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39. Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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