1. (1)Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 57, comma 1.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società:
- a) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, se l'autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
4. Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell'articolo 41 quater.







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