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Articolo 35 novies 1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Autorizzazione della societą di partenariato in gestione interna

Dispositivo dell'art. 35 novies 1 TUF

1. (1)La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;
  2. b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio della Repubblica;
  3. c) il capitale sociale è almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
  4. d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
  5. e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
  6. f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
  7. g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
  8. h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura;
  9. i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti partecipativi, nonché le ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39.

2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della società di partenariato in gestione interna procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

  1. a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
  2. b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.

6. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335, 2336 e 2453 del codice civile.

7. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire più comparti, ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio generale della società di partenariato. Si applicano gli articoli 35 bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 35 quater, comma 5-bis.

8. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".

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