1. (1)La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la società di partenariato in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale;
- b) la sede legale e la direzione generale sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, fatti salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
- h) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto; sono altresì indicate le eventuali attività connesse e strumentali. Non sono ammessi conferimenti in natura;
- i) la sottoscrizione delle azioni e degli eventuali strumenti partecipativi, nonché le ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della società di partenariato in gestione interna procedono alla costituzione della società e ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:
- a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
- b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento.
5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.
6. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335, 2336 e 2453 del codice civile.
7. Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire più comparti, ogni comparto è separato a ogni effetto dagli altri comparti e dal patrimonio generale della società di partenariato. Si applicano gli articoli 35 bis, commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 35 quater, comma 5-bis.
8. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.







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