1. (1)In deroga a quanto previsto dall'articolo 2460 del codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo sono approvate dall'assemblea secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto, ferma la necessità di approvazione da parte di tutti i soci accomandatari.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, esclusivamente i soci che non hanno concorso alle deliberazioni che determinano:
- a) la modifica della clausola relativa all'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.







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