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Articolo 35 quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Capitale e azioni della Sicaf in gestione interna autorizzata

Dispositivo dell'art. 35 quinquies TUF

1. 1. Alla Sicaf in gestione interna non si applicano gli articoli da 2447 bis a 2447 decies del codice civile(2).

2. Le azioni della Sicaf in gestione interna possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute(2).

3. Lo statuto della Sicaf in gestione interna indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi(2).

4. Lo statuto della Sicaf in gestione interna può prevedere:

  1. a) limiti all'emissione di azioni nominative;
  2. b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  3. c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;
  4. d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;
  5. e) nel caso di Sicaf in gestione interna riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento(2).

5. Alle Sicaf in gestione interna non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, e 2353 del codice civile. Alle Sicaf in gestione interna non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile(1)(2).

5-bis. Alle Sicaf in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2438 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale(2).

6. Le Sicaf in gestione interna non possono emettere obbligazioni(2).

Note

(1) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L. 5 marzo 2024, n. 21.
(2) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera l)) la modifica dei commi 1, 2, 3, 4 alinea e lettere c) ed e), 5, 6, rubrica e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 35-quinquies. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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