1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio se ricorrono le seguenti condizioni(3):
- a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale versato è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia(3);
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) per le Sicav in gestione interna lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf in gestione interna lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso(3);
- g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.
1-bis. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata(2)(3).
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:
- a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
- b) individua la documentazione da trasmettere unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto(3).
3. La Banca d'Italia attesta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav in gestione interna e alle Sicaf in gestione interna diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati(3).
4. Nel caso in cui l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi del comma 1 sia contestuale alla costituzione della società, i soci fondatori della Sicav in gestione interna o della Sicaf in gestione interna procedono alla costituzione della società e a effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato(3).
5. La denominazione sociale della Sicav in gestione interna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf in gestione interna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla Sicav in gestione interna e alla Sicaf in gestione interna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione interna non sono ammessi i conferimenti in natura(3).
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto, in ogni momento, delle disposizioni applicabili in materia di requisiti patrimoniali, le Sicav in gestione interna e le Sicaf in gestione interna individuano le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis(3).
6. Qualora la Sicav in gestione interna e la Sicaf in gestione interna prevedano la costituzione di uno o più comparti, lo statuto individua almeno le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale ai sensi del comma 6-bis e le categorie di azioni che attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2265 del codice civile, lo statuto della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna disciplina le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite della società, e dei relativi comparti ove costituiti, per ciascuna categoria di azioni. Le azioni di ciascun comparto rappresentano una frazione del capitale sociale della Sicav e della Sicaf(1)(3).
6-bis. Il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti è il complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società, non imputati ai singoli comparti, preordinato allo svolgimento delle attività della società nel suo complesso. Lo statuto disciplina, in conformità con la normativa applicabile e con quanto previsto al comma 6, la composizione del patrimonio generale e le modalità attraverso le quali è possibile disporre, integrare e sostituire i beni e i rapporti giuridici che lo compongono in modo da assicurare la sana e prudente gestione della società(1)(3).
6-ter. Nel caso di Sicav in gestione interna e Sicaf in gestione interna che prevedono uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società e dai patrimoni degli altri comparti, ove costituiti; delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav in gestione interna o la Sicaf in gestione interna risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell'interesse degli stessi né azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la società ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Resta esclusa la aggredibilità del patrimonio degli altri comparti, salvo che in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, per le quali la società risponde anche con i patrimoni degli altri comparti, ove costituiti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione interna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali(1)(3).
6-quater. Sul patrimonio della Sicav in gestione interna e della Sicaf in gestione interna e sui patrimoni dei comparti, ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi(1)(3).







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