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Articolo 4 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Reati commessi all'estero

Dispositivo dell'art. 4 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

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