Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 134 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 134 Costituzione

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni [127], e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri] a norma della Costituzione [90].

Note

(1) Le parole tra parentesi sono state eliminate dalla L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Prima della riforma la Corte si occupava dei reati ministeriali previa messa in stato di accusa da parte del Parlamento che però, puntualmente, non giungeva. Di fatto l'organo legislativo proteggeva i propri componenti sottraendoli al giudizio. Ciò comportava un indubbio privilegio visto negativamente anche dai comuni cittadini. Oggi i Ministri sono soggetti alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 96 della Costituzione.

Ratio Legis

Il costituente ha scelto di affidare ad un organo speciale e diverso dagli ordinari organi giurisdizionali la tutela in ultima istanza della Costituzione e ciò a causa della delicatezza della materia che, a sua volta, si deve a due fattori. Innanzitutto la natura di "fonte delle fonti" della Costituzione ed, in secondo luogo, il fatto che il suo giudizio soffra di una componente politica.
L'importanza della materia emerge anche a livello sistematico se si considera che quello delle garanzie costituzionali costituisce il titolo che chiude l'impianto della Carta.

Brocardi

Caput si ius non esset

Spiegazione dell'art. 134 Costituzione

In uno Stato democratico come il nostro tutti gli organi posti al vertice dell'ordinamento devono svolgere le loro attività rispettando i principi dettati dalla Costituzione e delle leggi. Il rispetto di tali principi è vigilato dalla Corte Costituzionale, cui spetta il compito di sindacare l'operato del legislatore ordinario, al fine di verificarne la conformità alla Costituzione.

La Corte rappresenta un organo:

  • costituzionale, sia per il tipo di funzioni esercitate, le quali incidono sulla vita politica e legislativa dello Stato, sia per la sua necessaria esistenza, considerata essenziale per la vita repubblicana del Paese;

  • collegiale, in quanto tutte le sue funzioni sono svolte in composizione collegiale;

  • superiorem non recognoscens, non avendo essa alcun potere dello Stato sopra di sè;

  • imparziale e quindi svincolate da ogni interesse di parte;


  • con funzioni giurisdizionali costituzionali, essendo essa il giudice di costituzionalità delle leggi.

La norma in esame elenca le principali prerogative della Corte.

La prima ipotesi è rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale. I tipi di provvedimento cui questo sindacato si dirige sono molti: innanzitutto le leggi ordinarie dello Stato (art. 72 ss. Cost.) e le leggi regionali (art. 127 Cost.); inoltre gli atti aventi forza di legge (art. 76 e 77 Cost.); gli Statuti regionali delle regioni ordinarie ai sensi dell'art. 123 Cost.; il referendum abrogativo in considerazione del fatto che è fonte di legge; le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) che devono seguire un certo procedimento e sottostare a dei principi fondamentali della Costituzione.

Anche rispetto al giudizio sui reati presidenziali si coglie un profilo di politicità. Infatti l'eventuale commissione dei reati in esame (alto tradimento ed attentato alla Costituzione, v. 90 Cost.) comporta una ferita all'ordinamento talmente grave da essere in grado di destabilizzarlo. Sul piano procedimentale la fase dinnanzi la Corte Costituzionale è preceduta da una fase parlamentare. La Consulta giudica in composizione integrata (art. 135 comma 7 Cost.) apllicando, per quanto non disciplinato altrove, il codice penale e di procedura penale.

In ordine alle modalità di accesso alla Corte nel caso di giudizio di legittimità costituzionale si distingue tra giudizio in via principale ed in via incidentale. Con il primo lo Stato o le Regioni fanno valere la presunta illegittimità di un atto, rispettivamente, delle Regioni ovvero dello Stato o di un'altra Regione (art. 127 Cost.). Il secondo, invece, sorge quando viene sollevata la questione di costituzionalità nel corso di un giudizio dinnanzi ad una autorità giurisdizionale mediante la sua proposizione da parte di un giudice (si veda anche la l. 11 marzo 1953, n. 87).

Viene poi in rilievo il giudizio sui conflitti di attribuzione. La Consulta può essere chiamata a decidere conflitti sia interorganici (se nascono tra organi di diversi poteri) sia intersoggettivi (se contrappongono diversi soggetti). In ogni caso essi non devono essere interni ad uno stesso potere perchè in questo caso vi è sempre una diversa autorità competente (di regola il vertice del potere coinvolto ovvero la Cassazione, v. 104 Cost., in caso di conflitti di giurisdizione delle magistrature).

La legittimazione spetta agli organi che siano in posizione apicale del potere di cui si tratta in quanto possono esprimerne la volontà in modo definitivo (v. art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87). Sul piano oggettivo di regola viene impugnato un atto non legislativo (perchè la lesione veicolata tramite esso genera un giudizio di legittimità costituzionale). Circa il tipo di conflitto si suole distinguere tra conflitto per vindicatio potestatis che sorge quando si lamenta che il potere viene esercitato da chi non ne è titolare e conflitto per menomazione che si ha se si contesta che un potere viene esercitato (seppure dal titolare) in modo distorto e producendo delle lesioni l ricorrente.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

134 Istituto nuovo è la Corte costituzionale; e scarsi ne sono i precedenti e le prove: così che non è facile risolvere i suoi problemi. Non è stata accolta l'idea di affidare un controllo di costituzionalità, che è giurisdizionale, ma su materie anche politiche, alla magistratura ordinaria. È sembrato opportuno un organo speciale e più alto, come custode supremo della costituzione.
Ed ecco il triplice problema dei compiti, della composizione, del funzionamento. Si è ritenuto di riunire al sindacato di costituzionalità la risoluzione dei conflitti di attribuzione ed il giudizio sul Presidente della Repubblica e sui Ministri accusati dal Parlamento.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 134 Costituzione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Oscar F. C. chiede
domenica 21/11/2010
“Ho chiamato in causa nel 2009 davanti al T.A.R. Lazio il Parlamento Italiano per una mia presunta incostituzionalità della legge elettorale e quindi delle Elezioni Politiche. Non ho però ottenuto alcuna risposta: vorrei capire dove ho sbagliato.”
Consulenza legale i 13/12/2010

L’incostituzionalità di una legge può essere sottoposta solo al sindacato della Corte Costituzionale, che è il giudice delle leggi. I presupposti che è necessario soddisfare si possono sinteticamente così riassumere: la q.l.c. (acronimo per "questione di legittimità costituzionale") può essere sollevata soltanto da un organo dotato di potere giurisdizionale, solo da chi è giudice (requisito soggettivo) e solo relativamente ad atti normativi, dotati delle caratteristiche dell’assolutezza ed astrattezza (requisito oggettivo). Ora, il privato coinvolto all’interno di un processo potrebbe, con il ministero del suo avvocato, far rilevare la possibile illegittimità costituzionale di una norma applicabile nel giudizio al giudice, l’unico in grado di sollevare formalmente la questione di legittimità costituzionale (su impulso di parte o d’ufficio). Il contenzioso elettorale è devoluto al Giudice amministrativo e in quella sede potrebbero sollevarsi q.l.c. nei confronti di leggi elettorali, ma solo di comuni, province e regioni, infatti il T.A.R. Lazio con la sentenza del 9.5.2006 n. 3395, ha statuito che “L'ordinamento giuridico italiano non ha attribuito né al giudice amministrativo né a quello ordinario la giurisdizione nella specifica materia delle elezioni politiche, vale a dire del procedimento elettorale relativo alla composizione di un organo costituzionale, qual'è il Parlamento italiano”.