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Articolo 123 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 123 Costituzione

(1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (2).

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 3 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica
".
(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il Consiglio delle autonomie locali, introdotto con la novella in esame, dovrebbe consentire anche agli enti locali di ricevere adeguata considerazione in seno alla Regione, organo dotato di più forza politica che, quindi, potrebbe farsi portatore dei loro interessi. In sostanza esso rappresenta una forma di coordinamento tra i vari livelli di governo analogamente alla Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-autonomie che possono rappresentare anche un modello strutturale per esso.

Ratio Legis

Questa disposizione è stata introdotta allo scopo di garantire alle Regioni autonomia nella propria organizzazione interna. Il medesimo fine viene perseguito e rafforzato anche dalla riforma del 1999.

Brocardi

Referendum

Spiegazione dell'art. 123 Costituzione

In ossequio all'autonomia statutaria riconosciuta alle Regioni, la norma in esame ne disciplina il contenuto minimo, il procedimento di formazione e quello di modifica.

La riforma del 1999 ha vincolato il contenuto dello statuto alla sola "armonia con la Costituzione". Ciò indica la necessità che tale documento rispetti tanto i principi espressamente dichiarati da essa che quelli che si possono implictamente dedurre. Anche la scelta di esplicitare il contenuto dello statuto può essere salutata con favore. Prima della novella, infatti, la disposizione parlava di "organizzazione interna della Regione" formula vaga e dal contenuto incerto.

Il contenuto necessario dello statuto è previsto dal terzo e dall'ultimo comma della disposizione: esso è imprenscindibile per la sua stessa esistenza. E' ammesso anche un contenuto eventuale che si caratterizza perchè la sua mancanza non inficia la validità della fonte e perchè, secondo la Corte Costituzionale, ad esso può attribuirsi solo un valore limitato comunque non giuridico.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

La formazione dello statuto era oggetto di un procedimento complesso prima della riforma e vedeva il coinvolgimento (seppur formale) anche del legislatore nazionale. Dopo la novella il procedimento, più semplice, ricalca evidentemente quello di adozione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) tanto che alcuni parlano di "costituzione regionale". In ogni caso si tratta di una legge regionale atipica e rinforzata.

In ordine all'eventuale questione di costituzionalità avanzata dall'esecutivo nazionale la Corte chiamata a pronunciarsi ha chiarito che il termine decorre dalla prima pubblicazione, quella notiziale. Ciò permette di evitare un referendum inutile se la decisione è rapida ma genera il rischio che essi si sovrapponga alla stessa se questa tarda. Infine si noti che il riferimento al visto governativo è frutto di una omissione del legislatore della riforma. prima di essa, infatti, il visto era la regola (v. art. 127 Cost.) e la sua esclusione doveva essere prevista. Oggi, invece, il visto è stato del tutto abolito.

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