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Articolo 127 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 127 Costituzione

(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione (2), può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (3).

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione dilegittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.l testo Si riporta il testo previgente: "Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza
».
(2) In tale contesto merita di essere ricordato come anche la Conferenza Stato-città e autonomie locali possa proporre all'esecutivo nazionale la questione della costituzionalità di una legge regionale per provocarne l'iniziativa in materia, ciò al fine di tutelare gli interessi delle comunità coinvolte (art. 9 comma 1 l. 5 giugno 2003, n. 131).
(3) Le leggi regionali sono quindi sottoposte al medesimo (eventuale) controllo previsto per quelle nazionali. Prima della riforma del 2001 era previsto un controllo prima del momento della pubblicazione della legge ed esso poteva essere di legittimità (davanti la Corte Costituzionale) o di merito (davanti il Parlamento).

Ratio Legis

La disposizione è volta a stabilire come devono essere regolate, sul piano procedurale, le eventuali invasioni di competenza nell'esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato o della Regione nei reciproci confronti.

Spiegazione dell'art. 127 Costituzione

Al fine di dare attuazione concreta alla ripartizione delle competenze legislative di cui all'art. 117, la norma in esame disciplina il conflitto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni. In entrambi i casi, il termine per proporre impugnazione è 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto che si ritenga lesivo delle rispettive competenze.

La competenza a deliberare circa la proposizione della questione di costituzionalità è del Presidente della Giunta su delibera della Giunta stessa. L'iniziativa può provenire anche dal Consiglio delle autonomie locali se ritiene che la violazione riguardi un ente locale. Con la riforma del 2001 sono stati posti sul medesimo piano, sotto il profilo in esame, tanto la Regione che lo Stato atteso che è stata riconosciuta alla prima la facoltà di far valere la lesione alle proprie competenze. Prima della riforma ciò era previsto dall'art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1948, n. 1. Circa l'oggetto del giudizio di costituzionalità si può notare come solo il primo comma (coordinandosi con l'art. 134 Cost.) menzioni gli atti aventi forza di legge mentre nulla è detto nel secondo comma. Questo lascia aperto il dubbio circa la sua effettiva portata.

Il giudizio in via principale di cui si occupa la disposizione è chiaramente sempre successivo rispetto all'atto impugnato. La Costituzione, inoltre, rimette alla discrezionalità dei potenziali ricorrenti la scelta in ordine al ricorso in quanto questi possono far valere la violazione ma non sono obbligati a farlo. Si tratta, altresì, di un giudizio astratto perchè prescinde dalla lesione di una posizione soggettiva che faccia capo ad un privato. In ordine ai vizi denunciabili, si deve considerare come Stato e Regione versano in una posizione diversa nonostante la riforma del 2001 abbia costituzionalizzato il diritto regionale di far valere la lesione delle competenze (prima ciò era previsto dall'art. 2 L.Cost. 9 febbraio 1948, n. 1).

La Regione, infatti, può lamentare solo l'ingerenza nella propria sfera di competenza dello Stato o di un'altra Regione. Lo Stato, invece, può far valere ogni eccedenza regionale in veste di garante dell'interesse nazionale. Quest'ultimo, inoltre, usa ricorrere alla Consulta ogni volta che una legge regionale viola la Costituzione anche se ciò non avviene mediante sconfinamento di competenza (ma, ad esempio, in spregio ad uno dei limiti di cui all'art. 120 Cost.).

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

127 Ove il governo centrale ritenga che vi sia contrasto, il giudizio al riguardo è deferito alla Corte costituzionale; e — si noti — per le questioni di merito sulla valutazione degli interessi nazionali o d'altre Regioni spetta al Parlamento; così che il campo lasciato alla legislazione regionale è per ogni aspetto vigilato e contenuto.

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