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Articolo 90 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 90 Costituzione

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; 283 c.p.].

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ratio Legis

I costituenti hanno riconosciuto molta libertà al Presidente della Repubblica nell'esercizio della sua funzione ma hanno ritenuto che essa incontri un limite negli illeciti che mettono in pericolo la stessa Costituzione o la vita democratica del Paese, essendo questi i valori alla cui tutela è preposta la figura.

Brocardi

Perduellio

Spiegazione dell'art. 90 Costituzione

L'indicazione in esame è importante in quanto segna un preciso perimetro: entro di esso il Capo dello Stato è responsabile per i reati di cui alla disposizione mentre è esclusa qualsiasi altra responsabilità giuridica. Egli, infatti, gode di immunità penale per ogni reato commesso a causa della funzione.

Quindi la sua responsabilità giuridica può sorgere o per un reato comune commesso quale privato cittadino (analogamente a quanto accade per i parlamentari, secondo l'interpretazione che la Corte Costituzionale fa dell'art. 68 comma 1 Cost.) ovvero perchè commette uno dei due illeciti indicati dalla disposizione ne''esercizio delle sue funzioni. Della diversa responsabilità politica si occupa, invece, il precedente art. 89 della Costituzione.

Il contenuto di queste fattispecie di reato non viene specificato nè dalla Costituzione nè dalla legge penale. Si ritiene, tuttavia, che il reato di "alto tradimento" sia integrato dalle condotte con le quali, anche in accordo con altri Stati, si voglia sovvertire l'ordine costituzionale e che quello di "attentato alla Costituzione" si configuri ogni volta che venga violata la Costituzione dolosamente ed in modo da far nascere il rischio di minare le stesse basi fondamentali dell'ordinamento democratico.

La disciplina in questione è dettata dalla L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dalla l. 5 giugno 1989, n. 219 e da un regolamento parlamentare del 1989. Sinteticamente, il procedimento si articola in due fasi. Nella fase parlamentare si susseguono un'attività istruttoria, che prende avvio da un comitato apposito su istanza di chiunque o d'ufficio, ed una deliberazione.

In caso di messa in stato di accusa può esservi anche la sospensione cautelare dalla carica. La fase strettamente giurisdizionale si svolge dinnanzi la Corte Costituzionale in composizione integrata e consta di un'attività istruttoria, del dibattimento e della decisione finale. Avverso la pronuncia non sono ammesse impugnazioni salvo una eventuale revisione ad opera della Corte stessa.

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