(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non č necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinitā del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita.