Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2885 del 7 agosto 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.

(massima n. 2)

La differenza esistente tra il potere di cognizione del giudice del riesame e quello dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., essendo il secondo vincolato dall'effetto devolutivo, non può impedire al giudice di quest'ultima impugnazione di tralasciare di trattare il motivo dedotto, qualora esista una causa ostativa al suo accoglimento (nella specie rinvenuta nell'assenza nell'attestazione sindacale dell'accertamento della congruità della somma).

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