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Articolo 626 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Furti minori

Dispositivo dell'art. 626 Codice Penale

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

  1. 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita(1);
  2. 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno(2);
  3. 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto(3).

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente [649].

Note

(1) Il c.d. furto d'uso differisce dall'ipotesi base ex art. 624, in quanto ricorrono due particolari elementi costitutivi, individuati rispettivamente nell'intenzione di far uso momentaneo della cosa sottratta e nell'uso momentaneo accompagnato dalla successiva immediata restituzione della cosa o del tantundem eiusdem generis se si tratta di cose fungibili. A proposito della restituzione si ricordi che la Corte Costituzionale con la sent. 13 dicembre 1988, n. 1085 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta.
(2) Tale fattispecie di furto richiede il concorrere di due elementi quali il tenue valore della cosa, da valutarsi in base ad un criterio oggettivo e non soggettivo, e il bisogno grave ed urgente di beni primari quali medicine, cibo, indumenti, indispensabili per il soggetto o per altri, non essendo sufficienti delle generiche esigenze di povertà o di indigenza.
(3) Si tratta del c.d spigolamento abusivo, che richiama ogni attività di raccolta di residue coltivazioni dai campi. Affinché possa dirsi integrato il reato dunque è necessario che il raccolto sia già cominciato ma non ancora terminato, diversamente la raccolta che avvenga dopo tale termine non sarebbe penalmente rilevante in quanto avrebbe ad oggetto res derelictae.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto perseguire per via autonoma alcune forme di furto caratterizzate da una minore lesività, cui consegue dunque una particolare mitezza retributiva.

Spiegazione dell'art. 626 Codice Penale

Nonostante il riferimento ai delitti di furto e la previsione di un attenuazione di pena, la norma in esame disciplina autonome figure di reato.

Per la configurabilità del furto d'uso occorrono due elementi essenziali, ovvero il fine esclusivo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e la restituzione immediata (dopo l'uso). Tale restituzione, anche se non necessariamente spontanea, deve tuttavia essere perlomeno volontaria, e cioè presentarsi come libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire. La Corte Costituzionale, al fine di non impedire l'applicazione di tale delitto nei casi in cui vi fosse comunque una volontà restitutoria, ha sancito l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui non prevede l'ipotesi di mancata restituzione per caso fortuito o forza maggiore.

Per l'ipotesi di minor gravità del furto di cui al n.2, è necessario che il colpevole sia stato determinato al reato da un impellente bisogno derivante da uno stato di indigenza attinente alle fondamentali ed elementari esigenze di vita, e di tale intensità che il non provvedervi esponga a gravissimo pericolo la propria incolumità o quella altrui.

L'ipotesi attenuata del rastrellamento, spigolamento e raspollatura di prodotti agricoli si giustifica invece a causa della particolare tenuità del fatto e del danno patrimoniale arrecato.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento, che si limita a modificare la rubrica dell’art. 626 c.p., va letto assieme a quello relativo all’art. 624 c.p. e risponde a esigenze di coordinamento interno della riformata disciplina del furto. Nell’originario impianto del codice Rocco, il furto era procedibile d’ufficio.
La procedibilità a querela, salvo che ricorrano la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7 o le aggravanti di cui all’art. 625, è stata introdotta per la prima volta solo con la l. n. 205/1999.


Il presente decreto, limitando le ipotesi di procedibilità d’ufficio previste dall’art. 624, ult. co. c.p., accentua la normale procedibilità a querela del furto e rende pertanto necessario intervenire sulla rubrica dell’art. 626 (“Furti punibili a querela dell’offeso”), risalente all’originaria versione del codice del 1930.
I furti previsti dall’art. 626 c.p. non si distinguono più dall’ipotesi generale di cui all’art. 624 per essere procedibili a querela, essendo tale regime proprio, in via ordinaria (a ben vedere, già dal 1999), anche del furto ex art. 624 c.p. Il tratto distintivo risiede nella minor gravità delle ipotesi contemplate dall’art. 626 c.p., che si riflette nel più mite trattamento sanzionatorio. Di qui la modifica della rubrica in “Furti minori”, espressione da sempre utilizzata dalla dottrina per riferirsi alle tre ipotesi previste dalla citata disposizione.

Massime relative all'art. 626 Codice Penale

Cass. pen. n. 38888/2023

Integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile.

Cass. pen. n. 27537/2020

La fattispecie di furto punibile a querela dell'offeso, prevista dall'art. 626, comma primo, n. 3, cod. pen. - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta, sicché tale ipotesi non è configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi di furto comune di cui all'art. 624 cod. pen.

Cass. pen. n. 42048/2017

In tema di furto d'uso, l'uso momentaneo che caratterizza la fattispecie tipica deve essere conforme alla natura e alla destinazione della cosa sottratta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di furto d'auto in relazione alla sottrazione di targhe automobilistiche da un'autovettura per il tempo necessario a duplicarle illecitamente, con successiva loro riapposizione sul veicolo).

Cass. pen. n. 32937/2014

Il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il furto di 61 confezioni di lamette e di 2 confezioni di assorbenti, per un valore totale di 886 euro, potesse configurare l'ipotesi attenuata).

Cass. pen. n. 36373/2013

La fattispecie di furto punibile a querela dell'offeso, prevista dall'art. 626, comma primo, n. 3, c.p. - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - è configurabile quando siano state effettuate le operazioni di raccolta e ad esse siano sfuggiti residui suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta. Ne deriva che tale ipotesi non è, invece, configurabile quando le operazioni di raccolta non siano state compiute ed a maggior ragione quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia neppure iniziato, sussistendo, in tal caso l'ipotesi di furto comune di cui all'art. 624 c.p..

Cass. pen. n. 33307/2008

In tema di furto di tenue entità, non rientra nella nozione di "grave ed urgente bisogno" l'esigenza di disporre di energia elettrica per svolgere la propria attività commerciale senza attivare per tempo le procedure necessarie ad ottenerne regolare fornitura. (La Corte ha precisato che la nozione di "grave ed urgente bisogno" si riferisce a necessità elementari e fondamentali di vita, la cui mancata soddisfazione può esporre a pericolo il soggetto)

Cass. pen. n. 39965/2007

Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma primo, n. 3, c.p. (furto punibile a querela dell'offeso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 3 c.p.) — che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto — anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali (nella specie olive) da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra e per richiedere a causa della loro specifica natura la lavorazione a brevissimo termine.

Cass. pen. n. 1045/2007

La fattispecie incriminatrice del furto d'uso, come previsto dall'articolo 626, comma secondo, c.p., è inapplicabile se concorre taluna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 625 c.p., e tale condizione ostativa ricorre anche allorquando tali circostanze siano state valutate come equivalenti alle concesse attenuanti, giacché tale statuizione rileva solo quoad poenam.

Cass. pen. n. 2075/2004

In tema di furto d'uso, la riconsegna (salve le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) della cosa sottratta allo scopo di farne uso temporaneo e con intento di successiva restituzione immediata rimane, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1089 del 1988, un elemento caratterizzante dell'attenuata fattispecie incriminatrice non tanto perché l'omessa restituzione si risolve nel recesso dall'originario proposito implicante — anche quando la cosa sia stata contestualmente abbandonata — quella forma di impossessamento che è propria del furto comune, ma soprattutto perché è proprio la riconsegna del bene che, combinandosi con il profilo soggettivo, caratterizzato dal proposito di restituzione, l'elemento che riduce, anche sotto il profilo oggettivo, la gravità dell'illecito.

Cass. pen. n. 10515/1999

Il furto d'uso (art. 626 c.p.), ipotesi attenuata del reato di furto dal quale non si differenzia per la condotta di sottrazione o impossessamento e per la natura e tipologia delle cose apprensibili, può avere per oggetto qualsiasi cosa mobile suscettibile di valutazione patrimoniale, e, quindi, qualsiasi documento, sia per il suo valore cartaceo, purché economicamente apprezzabile, sia per il bene giuridico in esso rappresentato. È pertanto pienamente configurabile il furto d'uso nella deductio de loco in locum di disegni di macchine industriali al fine di estrarne copia e poi restituirli, disegni che rappresentano per il dominus una evidente utilità patrimoniale ed economica.

Cass. pen. n. 9090/1990

Per la configurabilità del furto d'uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della res sottratta; l'altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata. Tale restituzione deve essere volontaria, e cioè deve presentarsi come libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la restituzione.

Cass. pen. n. 3104/1990

Elemento costitutivo del delitto di furto d'uso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 1, c.p., è la restituzione immediata dopo l'uso (cui va equiparata la mancata restituzione dovuta a caso fortuito o a forza maggiore) della cosa al suo possessore da parte dell'autore della sottrazione. La restituzione, se non implica la materiale consegna della refurtiva al derubato, esige peraltro la reintegrazione di tale soggetto nel possesso della cosa (con riferimento al caso di specie la cassazione ha precisato che la reintegrazione non può consistere nell'abbandono della cosa — anche quando si tratti di autovettura — in luogo prossimo ad una caserma dei carabinieri, posto che una tale condotta è idonea soltanto a rendere meno aleatorio il recupero della cosa, ma non rimette questa nella disponibilità del possessore).

Cass. pen. n. 5631/1983

Non è configurabile il tentativo in ordine al furto d'uso. Invero, tale minore incriminazione del delitto di furto richiede, quanto all'elemento oggettivo, l'avvenuta restituzione, e questa a sua volta presuppone l'avvenuto impossessamento della cosa sottratta e il susseguente uso, sia pure momentaneo, della cosa stessa. Né alla restituzione può essere equiparata la semplice intenzione di restituire. Da ciò consegue l'inammissibilità del tentativo, che presuppone il non avvenuto impossessamento. Il furto d'uso non è configurabile quando ricorre una delle aggravanti previste nei primi quattro numeri dell'art. 625 c.p.

Cass. pen. n. 2945/1983

Il furto compiuto dal cleptomane non può considerarsi commesso per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ai sensi dell'art. 626 n. 2 c.p.

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