(massima n. 1)
Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma primo, n. 3, c.p. (furto punibile a querela dell'offeso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 3 c.p.) che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontą dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali (nella specie olive) da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra e per richiedere a causa della loro specifica natura la lavorazione a brevissimo termine.