Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3104 del 3 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Elemento costitutivo del delitto di furto d'uso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 1, c.p., è la restituzione immediata dopo l'uso (cui va equiparata la mancata restituzione dovuta a caso fortuito o a forza maggiore) della cosa al suo possessore da parte dell'autore della sottrazione. La restituzione, se non implica la materiale consegna della refurtiva al derubato, esige peraltro la reintegrazione di tale soggetto nel possesso della cosa (con riferimento al caso di specie la cassazione ha precisato che la reintegrazione non può consistere nell'abbandono della cosa — anche quando si tratti di autovettura — in luogo prossimo ad una caserma dei carabinieri, posto che una tale condotta è idonea soltanto a rendere meno aleatorio il recupero della cosa, ma non rimette questa nella disponibilità del possessore).

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