(massima n. 1)
Il delitto furto d'uso postula la restituzione spontanea della refurtiva dopo il suo uso momentaneo, sicché tutte le cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che determinano una coazione o impediscono la restituzione rendono configurabile il più grave delitto di furto. (Conf.: n. 9090 del 1990, Rv. 184695-01).