(1)Nei casi previsti negli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della l. 26 marzo 2001, n. 128.


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