Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9090 del 22 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitą del furto d'uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della res sottratta; l'altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata. Tale restituzione deve essere volontaria, e cioč deve presentarsi come libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e cosģ pure tutte le cause, anche indipendenti dalla volontą del colpevole, che impediscono la restituzione.

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