(massima n. 1)
Integra il delitto di furto, e non quello di furto d'uso, la condotta di colui che si impossessa della carta bancomat e la utilizza per effettuare dei prelievi di denaro, per poi restituirla al suo titolare, in quanto la sottrazione realizza un impossessamento del bene "animo domini", che ne comporta anche una diminuzione del valore economico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il furto d'uso si configura quando l'agente fa un uso ordinario e del tutto transitorio del bene sottratto, senza intaccarne il valore, per poi restituirlo spontaneamente).