(massima n. 3)
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio, sia doloso che colposo, occorre distinguere tra il concetto di fuoco e quello di incendio, poichè si determina l'incendio soltanto quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; ciò, con l'ulteriore precisazione che il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze (calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità. (Per la S.C., considerando alla stregua di tale concetto la situazione di fatto acclarata e poi valutata dai giudici del merito, l'avvenuta concretizzazione dell'incendio nel caso in esame è stata congruamente individuata e illustrata nella sentenza in verifica, senza che la natura dello strumento di accensione del fuoco poi propagatosi senza limiti e con potenzialità ulteriormente diffusiva sull'immobile della persona offesa possa far mutare la qualificazione del fatto).