Cassazione penale Sez. I sentenza n. 51156 del 12 ottobre 2023

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate ci tentate, unificabili con il vincolo della continuazione allorquando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, si configurino come dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorchè i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni e desistenze.

(massima n. 2)

I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento soggettivo: il primo, infatti, è connotato dal dolo generico, vale a dire dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, mentre il secondo è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche suindicate oppure il pericolo di siffatto evento. Pertanto, anche nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a questa ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dell'incendio ex art. 423 c.p., è applicabile tale norma, e non l'art. 424 c.p., perchè con riferimento a quest'ultima fattispecie l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (Per la S.C. nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur avendo appurato la cosciente volontà dell'imputata di cagionare l'incendio dell'immobile della sorella, con tutti gli effetti conseguenti, ha ritenuto correttamente qualificato il fatto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 423 c.p.).

(massima n. 3)

Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio, sia doloso che colposo, occorre distinguere tra il concetto di fuoco e quello di incendio, poichè si determina l'incendio soltanto quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; ciò, con l'ulteriore precisazione che il pericolo per la pubblica incolumità può essere costituito non solo dalle fiamme, ma anche dalle loro dirette conseguenze (calore, fumo, mancanza di ossigeno, eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate) che si pongono in rapporto di causa ad effetto con l'incendio, senza soluzione di continuità. (Per la S.C., considerando alla stregua di tale concetto la situazione di fatto acclarata e poi valutata dai giudici del merito, l'avvenuta concretizzazione dell'incendio nel caso in esame è stata congruamente individuata e illustrata nella sentenza in verifica, senza che la natura dello strumento di accensione del fuoco poi propagatosi senza limiti e con potenzialità ulteriormente diffusiva sull'immobile della persona offesa possa far mutare la qualificazione del fatto).

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