Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11960 del 13 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare un incendio od il pericolo d'incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa pił propriamente un delitto contro la pubblica incolumitą, secondo le ipotesi di cui all'art. 424 c.p. Ne consegue che se l'agente, infiammando un carburante, appicca il fuoco ad un locale e determini all'interno della serranda metallica, con cui era chiuso, delle fiamme, risponde di danneggiamento seguito da incendio e non gią di mero danneggiamento della cosa altrui.

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