Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16295 del 27 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p. (Nella specie, in cui l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).

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