Cassazione penale Sez. I sentenza n. 49239 del 26 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, con riferimento alla tempestivitą del ristoro, stando al dettato dell'art. 62 c.p., n. 6), l'integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale č disciplinata dagli artt. 465 c.p.p. ss.. In ragione di tale dato testuale il risarcimento de quo deve intervenire - irrilevante essendo il tempo della emissione del decreto di citazione a giudizio - in un momento antecedente, rispetto alla apertura del dibattimento di primo grado, quest'ultimo fungendo da limite temporale invalicabile, perchč l'imputato possa beneficiare di tale attenuante. Il rispetto di tale sbarramento temporale rappresenta, in sostanza, il presupposto indefettibile, affinchč possa essere accordata l'attenuante del risarcimento del danno, postulando questa una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non subordinata al concreto andamento del dibattimento. Il risarcimento del danno, inoltre, deve essere integrale ed effettivo.

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