(massima n. 2)
Il modello legale di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) postula la volontà del soggetto attivo del reato di danneggiare, senza la previsione - ed anzi, con la esclusione del fatto che possa derivarne un incendio; l'incendio che sorge rappresenta, allora, una conseguenza non voluta, sebbene riconducibile all'azione o omissione dell'agente. Allorquando, dunque, la volontà di quest'ultimo abbia avuto di mira il danneggiamento della cosa altrui ed egli sia stato mosso solo dalla finalità di pervenire a tale esito, pur essendone derivato un incendio, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 424 c.p. Il paradigma normativo del danneggiamento seguito da incendio richiede quindi, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicchè esso non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato presenti caratteristiche talmente minimali, che da esso non possa sorgere detto pericolo; in tale ultima eventualità - così come nel caso in cui il soggetto agente, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al fine esclusivo di danneggiarla, raggiunga il risultato senza provocare nè un incendio, nè il pericolo di questo - resterà integrato il delitto di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge - ovvero, se concretamente segue l'incendio - la condotta originaria, integrante una fattispecie tipica di reato contro il patrimonio, trasmoda in un delitto contro la pubblica incolumità, trovando così applicazione il modello legale ex art. 424 c.p.