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Articolo 393 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Causa di non punibilità

Dispositivo dell'art. 393 bis Codice Penale

(1)Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari(2) i limiti delle sue attribuzioni.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto con art. 1, comma 9, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Per arbitrarietà si intende quell'atteggiamento consistente in un qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime ma, connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà.

Ratio Legis

L'intenzione del legislatore è scriminare le condotte lesive dei privato nei confronti della P.A. qualora il pubblico funzionario eccede arbitrariamente le proprie attribuzioni.

Spiegazione dell'art. 393 bis Codice Penale

La norma prevede una particolare causa di non punibilità, qualora i fatti preveduti dagli articoli elencati siano stati commessi a causa dell'eccedenza del pubblico ufficiale dei limiti delle sue attribuzioni.

Vengono in contemplazione due distinte ipotesi:

  • la reazione materiale, in cui si rinviene una certa affinità con la scriminante della legittima difesa (art. 52), ritenendosi necessario un rapporto di consequenzialità, proporzionalità ed attualità tra la resistenza del privato e l'atto arbitrario del pubblico funzionario. Deve comunque essere accertato, ai fine del requisito della proporzionalità, che il p.u. si sia posto completamente al di fuori della sua attività funzionale, manifestando una pervicace intenzione di eccedere le sue attribuzioni per perseguire finalità vessatorie.

  • La reazione verbale, la quale invece presenta analogie con la provocazione scriminante di cui all'art. 599, comma 2, avendo gli stessi elementi costitutivi, ovvero il fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira ed il rapporto causale tra le offese reciproche.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo in capo al pubblico ufficiale, la Corte Costituzionale ha reputato sufficiente l'accertamento dell'atto obiettivamente ingiusto, prescindendo dal profilo psicologico del pubblico ufficiale.

Massime relative all'art. 393 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 22903/2023

Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.

Cass. pen. n. 45245/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali.

Cass. pen. n. 25309/2021

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.

La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.

Cass. pen. n. 27766/2020

La esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. è configurabile a condizione che sussista l'attualità della reazione del privato a fronte degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale, da intendersi nel senso che tra le due condotte deve sussistere un diretto nesso causale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esimente nei confronti di un soggetto che, pur non avendo reagito nel momento in cui veniva illegittimamente condotto in Questura per essere identificato, aggrediva gli operanti solo a distanza di tempo rispetto all'accompagnamento coattivo).

Cass. pen. n. 11005/2020

La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.

Cass. pen. n. 2941/2018

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine.

Cass. pen. n. 4457/2018

L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato , a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione).

Cass. pen. n. 54424/2018

L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, prevista dall'art.393-bis cod. pen., è integrata ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulti oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato.

Cass. pen. n. 18841/2011

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità.

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