Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22903 del 1 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.

(massima n. 2)

Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che il non impugnante č semplicemente messo in condizione di perorare "ad adiuvandum" il motivo comune proposto dal solo impugnante).

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