(massima n. 1)
Č inammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali della Polizia di Stato qualora si proceda per fatti produttivi di un danno che non č conseguente alla violazione di norme poste a tutela dei lavoratori e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, bensė č espressione del rischio intrinseco della professione e del servizio svolto dalle forze dell'ordine. (Fattispecie relativa alle lesioni subite da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti per fronteggiare violente manifestazioni di protesta, rispetto alle quali non era neppure dedotta l'inidoneitā dei piani di intervento appositamente predisposti dalla Questura). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Torino, 17/11/2016)