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Articolo 393 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 30/12/2022]

Causa di non punibilità

Dispositivo dell'art. 393 bis Codice Penale

(1)Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari(2) i limiti delle sue attribuzioni.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto con art. 1, comma 9, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Per arbitrarietà si intende quell'atteggiamento consistente in un qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime ma, connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà.

Ratio Legis

L'intenzione del legislatore è scriminare le condotte lesive dei privato nei confronti della P.A. qualora il pubblico funzionario eccede arbitrariamente le proprie attribuzioni.

Spiegazione dell'art. 393 bis Codice Penale

La norma prevede una particolare causa di non punibilità, qualora i fatti preveduti dagli articoli elencati siano stati commessi a causa dell'eccedenza del pubblico ufficiale dei limiti delle sue attribuzioni.

Vengono in contemplazione due distinte ipotesi:

  • la reazione materiale, in cui si rinviene una certa affinità con la scriminante della legittima difesa (art. 52), ritenendosi necessario un rapporto di consequenzialità, proporzionalità ed attualità tra la resistenza del privato e l'atto arbitrario del pubblico funzionario. Deve comunque essere accertato, ai fine del requisito della proporzionalità, che il p.u. si sia posto completamente al di fuori della sua attività funzionale, manifestando una pervicace intenzione di eccedere le sue attribuzioni per perseguire finalità vessatorie.

  • La reazione verbale, la quale invece presenta analogie con la provocazione scriminante di cui all'art. 599, comma 2, avendo gli stessi elementi costitutivi, ovvero il fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira ed il rapporto causale tra le offese reciproche.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo in capo al pubblico ufficiale, la Corte Costituzionale ha reputato sufficiente l'accertamento dell'atto obiettivamente ingiusto, prescindendo dal profilo psicologico del pubblico ufficiale.

Massime relative all'art. 393 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 18841/2011

È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità.

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