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Articolo 393 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Dispositivo dell'art. 393 Codice Penale

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice(1), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusione fino a un anno(2).

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585].

Note

(1) La possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti di tale reato e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
(2) Il reato si configura anche quando la violenza è diretta verso una persona diversa da quella verso cui l'agente vanta una pretesa. Quindi la querela potrà essere esercitata sia dal destinatario di tale pretesa sia da un soggetto diverso che però è destinatario della violenza o della minaccia.

Ratio Legis

La dottrina maggioritaria ritiene che la ratio di tale disposizione si riscontra nella tutela del cosiddetto monopolio giudiziario della risoluzione delle controversie tra privati, e quindi della pace sociale che sarebbe compromessa se si lasciasse spazio alla giustizia privata. Tuttavia rileva anche l'interesse del privato, soprattutto la sua incolumità personale, da alcuni autori considerata addirittura l'unico interesse oggetto di tutela.

Brocardi

Ne occasio sit maioris tumultus

Spiegazione dell'art. 393 Codice Penale

Tramite la punibilità della c.d. ragion fattasi, il legislatore ha inteso tutelare l'istituzione processo in senso generalmente inteso, garantendo la primazia dell'intervento giurisdizionale, senza lasciare alcuno spazio a forma di autotutela privata violenta.

Il reato ha natura plurioffensiva, dato che il bene giuridico tutelato è, oltre all'interesse pubblico a garantire il processo, anche l'interesse privato.

soggetto attivo del reato è, oltre al titolare del preteso diritto, anche che legittimamente eserciti tale diritto per conto del proprietario ed il negotiorum gestor.

Di fondamentale importanza è l'analisi volta per volta dell'elemento soggettivo. Difatti, per la configurabilità del reato non è affatto necessario che il diritto oggetto della illegittima pretesa sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore del reato agisca nella ragionevole convinzione di difendere un suo diritto.

L'elemento psicologico lo differenzia quindi dall'ipotesi di rapina, in cui la violenza è esercitata per un diritto che non compete.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere al giudice, prevale la tesi della c.d. azionabilità in concreto, ovvero la possibilità in concreto, offerta dall'ordinamento, di ricorrere al giudice. Esempio negativo è l'esclusione dal novero dei diritti azionabili dell'obbligazione naturale, non essendo la stessa munita di azione.

La norma in commento si differenzia dalla precedente solamente per i destinatari della violenza esercita, non più le cose, ma le persone.

Massime relative all'art. 393 Codice Penale

Cass. pen. n. 533/2022

Il delitto di esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone, che postula l'esistenza di una contesa tra privati in cui l'uno contesta il diritto affermato dall'altro o pretende che gli sia riconosciuto un diritto che altri gli nega, si differenzia da quello previsto dall'art. 90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la cui configurabilità, in assenza di un "preteso diritto" da far valere nei confronti di privati, richiede il turbamento del regolare svolgimento di un'adunanza elettorale o l'impedimento del libero esercizio del diritto di voto.

Cass. pen. n. 25519/2022

Integra il delitto di tentata estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa posta in essere onde ottenere la restituzione del compenso corrisposto per l'acquisto di un minore in violazione del procedimento legale di adozione, stante la natura non solo illecita, ma anche contraria al buon costume del contratto concluso, che determina l'impossibilità di accedere alla tutela giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto versato ovvero l'adempimento coattivo della prestazione.

Cass. pen. n. 5622/2021

Si configura il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, allorché il terzo incaricato dell'esazione di un credito agisca con condotta della quale sia stata accertata la finalità di agevolare anche l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stante il perseguimento di un interesse ulteriore (che di per sé ben può avere natura non patrimoniale) rispetto al diritto illecitamente azionato.

Cass. pen. n. 13997/2021

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza.

Cass. pen. n. 43650/2019

Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto.

Cass. pen. n. 35563/2019

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa creditoria, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta e, quindi, si configura il reato di estorsione quando le condotte minacciose si manifestino con modalità esecutive che esorbitano dall'esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata in termini di tentata estorsione la condotta dell'imputato che, per ottenere il pagamento di alcuni debiti, aveva dato alle fiamme una minipala situata nel giardino di casa della persona offesa).

Cass. pen. n. 22140/2019

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione in un caso in cui l'imputato aveva agito al fine di ottenere la restituzione dei regali dati alla fidanzata, trattandosi di pretesa non coperta da tutela giurisdizionale, non potendo qualificarsi siffatta elargizione quale donazione obnunziale).

Cass. pen. n. 56400/2018

In tema di distinzione tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quelli di rapina ed estorsione, fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale, non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva qualificato come rapina la condotta dei ricorrenti che, per riappropriarsi di un immobile, avevano minacciato l'occupante con un bastone e l'avevano privata della libertà personale, sottraendole i documenti e altri effetti personali).

Cass. pen. n. 36928/2018

Il delitto di estorsione è configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l'annullamento della sua capacità volitiva; è, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che non abbiano un epilogo costrittivo, ma più blandamente persuasivo.

Cass. pen. n. 55137/2018

Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacità di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come estorsione della condotta di un soggetto che, per far valere un credito verso la persona offesa, aveva preteso interessi usurari e l'aveva sottoposta ad un violento pestaggio). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 18/07/2016)

Cass. pen. n. 23084/2018

Risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica).

Cass. pen. n. 29260/2018

È configurabile il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorchè la violenza o la minaccia non sia seguita dalla realizzazione del risultato, trattandosi di un reato di evento la cui consumazione avviene solo con il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come tentativo, ai sensi degli artt. 56 e 393 cod. pen., la condotta dell'imputata che, successivamente al proprio licenziamento, aveva inviato una lettera al datore di lavoro in cui prospettava la rivelazione di segreti familiari qualora non fossero stati soddisfatti crediti maturati nel corso del rapporto lavorativo in relazione ai quali aveva poi intentato un'azione davanti al giudice del lavoro). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 01/02/2016)

Cass. pen. n. 9494/2018

Integra il reato estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari, in quanto tale ripetizione è contraria a norme imperative e di buon costume e non è giuridicamente tutelata.

Cass. pen. n. 10133/2018

Non integra i presupposti del reato di cui all'art.393 cod. pen. la condotta di colui che si impossessa arbitrariamente delle chiavi dell'autovettura della persona offesa al fine di esercitare il diritto ad ottenere il pagamento della fornitura di carburante. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non ricorre il delitto di ragion fattasi, bensì quello di violenza privata, allorchè il diritto rivendicato non coincide con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria).

Cass. pen. n. 49025/2017

Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni, o quando l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di "ragion fattasi", in quanto la condotta dell'agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).

Cass. pen. n. 1901/2017

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell'imputato, consistita nell'aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo isolato: "Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona" - a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto).

Cass. pen. n. 11453/2016

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale.

Cass. pen. n. 9931/2015

È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius".

Cass. pen. n. 6068/2015

Integra il delitto di esercizio arbitrario continuato delle proprie ragioni, e non quello di maltrattamenti in famiglia, la condotta intimidatrice reiteratamente posta in essere in danno di familiari conviventi allo scopo di recuperare somme di denaro di propria spettanza, e non di perseguire sistematicamente le vittime. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato a norma degli artt. 81 cod. pen. e 393 cod. pen. la condotta di reiterate minacce poste in essere dell'imputato in danno dei propri genitori allo scopo di ottenere la consegna di somme di denaro a lui erogate dall'INPS a titolo di pensione di invalidità e gestite dalle persone offese pur in assenza di un provvedimento giudiziario).

Cass. pen. n. 48359/2014

Fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di sequestro di persona non sussiste alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, intesa quale impedimento alla libertà di locomozione, è requisito estraneo alla fattispecie astratta di cui all'art. 393 c.p., con la conseguenza che le anzidette ipotesi delittuose possono concorrere tra loro.

Cass. pen. n. 705/2014

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione- aggravato dall'uso di armi).

Cass. pen. n. 31361/2011

Sussiste il concorso tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata qualora, nel medesimo contesto, l'agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte, l'una, ad ottenere l'estinzione di un debito e l'altra il ritiro di una denuncia.

Cass. pen. n. 20663/2010

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non è configurabile in assenza di un nesso finalistico tra la condotta posta in essere (violenza e sottrazione degli oggetti) ed il credito da realizzare.

Cass. pen. n. 12329/2010

Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (in luogo di quello di estorsione) occorre che l'agente sia soggettivamente - pur se erroneamente - convinto dell'esistenza del proprio diritto, e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'azionabilità in sede giurisdizionale della pretesa dell'imputato di ottenere la restituzione delle somme di denaro elargite ad una donna alla quale in passato era stato sentimentalmente legato).

Cass. pen. n. 31695/2008

Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'elemento della minaccia ricorre solo quando questa sia ingiusta ed il male prospettato risulti idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'intenzione, manifestata dai dirigenti di una banca, di non consegnare al legale rappresentante di una società assegni circolari emessi su incarico di un comune e destinati al pagamento delle spettanze dei dipendenti della società, ha concretato il mero inadempimento di una modalità di soddisfazione del credito, in ragione degli accordi intercorsi tra la banca e la società relativamente alla contestuale cessione, in favore della banca verso la quale la società era debitrice, di una parte del credito vantato dalla società nei confronti del comune ).

Cass. pen. n. 43873/2007

Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata colui il quale, a fronte dell'illegittima occupazione, da parte di un pedone, di uno spazio destinato al parcheggio di autoveicoli, nell'attesa del sopraggiungere di un determinato veicolo, adoperi violenza o minaccia per ottenere la liberazione di detto spazio onde potervi parcheggiare il proprio veicolo.

Cass. pen. n. 39366/2007

Il delitto di cui all'art. 393 c.p. si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto. Ne consegue che non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima in tutto od in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto costituire estorsione, e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta dell'imputata che aveva costretto con minacce l'amante a pagare una somma di danaro, quale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali).

Cass. pen. n. 38820/2006

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata). (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610 c.p. invece di quello di cui all'art. 393 c.p. nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio, che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimento appartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimasta inadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo che avrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighi contrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).

Cass. pen. n. 10336/2004

Nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta dell'agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, consistenti addirittura in sevizie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabili gli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella condotta di colui che, per conseguire una somma di denaro di gran lunga superiore rispetto al credito vantato, suscettibile di azione dinanzi al giudice, aveva spento una sigaretta sul collo della vittima).

Cass. pen. n. 37980/2001

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, per la sussistenza del reato, è necessario, non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente il delitto di cui all'art. 393 c.p. ma quello di cui all'art. 605 stesso codice nella condotta di colui che aveva «sequestrato» un presunto truffatore per condurlo innanzi al suo creditore e costringerlo a pagare il debito).

Cass. pen. n. 1281/2000

Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. il datore di lavoro il quale prospetti a un dipendente, che aveva sottratto dalla cassa una banconota da lire centomila, che, in mancanza di sue volontarie dimissioni, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico.

Cass. pen. n. 13162/1999

Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore).

Cass. pen. n. 13037/1999

Qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto di stupefacenti da destinare ad uso personale, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione (nella specie soltanto tentata, giacché la restituzione non venne comunque ottenuta).

Cass. pen. n. 2164/1998

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti al giudice, sicché ove si tratti di poteri che non possano essere esercitati dal giudice, non può essere ravvisato tale reato e il fatto deve essere ricondotto ad una diversa ipotesi criminosa, e in particolare a quella di cui all'art. 610 c.p., la quale, infatti, è applicabile quando, per difetto dei presupposti o dell'elemento psicologico, non ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 393 c.p.

Cass. pen. n. 4681/1997

Non si configura il reato di cui all'art. 393 c.p. allorché il terzo incaricato della esazione del credito, non si limiti ad una negotiorum gestio, bensì agisca anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. In tal caso l'esattore non si prefigge il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mira a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito.

Cass. pen. n. 5801/1995

Il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo dell'elemento soggettivo, mentre la condotta punibile nella sua oggettività è normalmente identica. Conseguentemente non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione di estorsione nella sussistenza della querela della persona offesa. In tal caso infatti, nella contestazione relativa al reato più grave è compreso il fatto meno grave, integrante il reato di minor consistenza per il quale è intervenuta condanna: pertanto, esclusa la diversità del fatto e vertendosi in tema di sola definizione giuridica diversa, deve escludersi altresì la violazione del suddetto principio, senza che sia necessario accertare che l'imputato si sia difeso anche relativamente al reato diversamente qualificato.

Cass. pen. n. 32/1995

Non è configurabile, per mancanza di arbitrarietà, il delitto di cui all'art. 393 c.p., nella condotta di un imprenditore edile che, tenuto in forza di contratto preliminare alla vendita di appartamenti in edilizia convenzionata, rifiuta la consegna delle chiavi degli appartamenti e la stipula del contratto definitivo, in mancanza di adempimento per le migliorie richieste e realizzate in corso d'opera. L'arbitrarietà è, infatti, esclusa dall'art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Si realizza in tal modo una forma di autotutela che l'ordinamento, rifiutando in questa ipotesi il principio del solve et repete, ammette e salvaguarda anche in sede penale dell'art. 393 del codice, proprio attraverso l'avverbio «arbitrariamente».

Cass. pen. n. 2429/1993

Per aversi esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non per esercitare una potestà pubblica. Ne deriva che risponde di sequestro di persona, e non già del delitto ipotizzato dall'art. 393 c.p., colui il quale, anziché denunciare all'autorità chi sospetta autore di un furto, lo abbia privato della libertà personale per indurlo alla confessione o alla rivelazione del luogo dove ha nascosto la refurtiva.

Cass. pen. n. 8836/1991

Il reato di «ragion fattasi» di cui all'art. 393 c.p. non è escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall'agente, se questi, nella qualità di negotiorum gestor e senza la necessità di investiture formali, opera nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reato de quo. Qualora però il predetto agente — seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione del suindicato art. 393 stesso codice — inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del reato di estorsione ex art. 629 c.p. (Nella fattispecie l'imputato ad un certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli).

Cass. pen. n. 2222/1991

Può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone soltanto se il comportamento dell'agente si sia concretato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale. Il delitto di cui all'art. 393 c.p. si traduce infatti nella indebita attribuzione a sé stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto (anche se non sia azionabile o sia infondata). Ne consegue che resta escluso il reato previsto dall'art. 393 c.p. quando trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice: in tal caso l'opinato diritto non è altro che un pretesto per mascherare altre finalità che hanno determinato la violenza.

Cass. pen. n. 2425/1990

Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per sè stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo: tali sono il danneggiamento, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 392 c.p., e le minacce o le semplici percosse, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 393 stesso codice. Se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente col reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di sequestro di persona e lesioni consumati in danno del debitore, per ottenere l'adempimento dell'obbligazione).

Cass. pen. n. 6445/1989

Il criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall'art. 629 c.p. e dall'art. 393 c.p., risiede nell'elemento soggettivo. Nel reato di estorsione l'intenzione dell'agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre, nel reato di ragion fattasi, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare, cioè, personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

Cass. pen. n. 610/1989

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a quello di estorsione possono avere in comune la materialità del fatto ma non quello intenzionale perché questo nell'estorsione è rivolto a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto preteso non è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario l'agente è animato da una spinta psicologica di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

Cass. pen. n. 10534/1988

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 c.p., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere armato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza — fisica o morale — per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la «ragion fattasi».

Cass. pen. n. 8753/1987

La differenza tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina risiede nell'elemento soggettivo, che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto di rapina poiché gli imputati usarono la violenza non per ottenere il pagamento di cambiali, pretesa che loro competeva giuridicamente, bensì per sottrarre l'autovettura al debitore, così diversificando l'oggetto della pretesa e conseguendo un ingiusto profitto).

Cass. pen. n. 9532/1985

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p. nell'ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nell'esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all'art. 393 c.p. e finalizzata a cagionare l'evento delle lesioni stesse. In questo caso non si attua alcun assorbimento dell'un reato nell'altro.

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Consulenze legali
relative all'articolo 393 Codice Penale

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Marco F. chiede
martedì 23/10/2018 - Toscana
“Buongiorno disturbo per un fatto che mi sta accedendo, penso dell'incredibile, e volevo avere solo una piccola consulenza in merito. ...una signora ha lasciato ben 4 anni fa un orecchino in casa mia. Si accorse dell'accaduto e dovevamo incontrarsi per riprenderlo, ma per vari impegni non ci è mai stata occasione, io lavorando poi sempre fuori gli chiesi più volte di poterglielo spedire ma non voleva mai darmi l'indirizzo...passa il tempo ed ora dopo 4 anni mi scrive un messaggio che se non gli invio l'orecchino va dai carabinieri, provo a ricercarlo ma non lo ritrovo anche perchè sinceramente non ricordavo neanche come era fatto. Chiedo una foto dell'altro ma invece di mandarmi la foto ribadisce che se non lo trovo o gli invio un ingente somma per il valore dell'orecchino (ha detta di Lei) o va dai carabinieri.
Cosa mi consiglia di fare se non lo ritrovo?
Visto che lei per prima nel messaggio indica che sono passati 4 anni non ci sono prescrizioni o posso denunciarla io per estorsione visto che come faccio a sapere il reale valore del bene?
Cosa rischio?”
Consulenza legale i 30/10/2018
Il caso da lei presentato non sembra presentare alcun profilo di responsabilità penale, né a suo carico né a carico della signora.

Partendo dalla posizione della Sig.ra: il delitto di estorsione cui lei fa cenno, disciplinato dall’art. 629 c.p., punisce chiunque, tramite minaccia o violenza, costringa taluni a fare od omettere qualcosa, procurandosi un profitto ingiusto con correlativo danno per la parte offesa. Nel caso da lei presentato, invero, non ricorre alcuno dei requisiti tipici del delitto di estorsione: innanzitutto, per costante giurisprudenza, la minaccia di recarsi dalle forze dell’ordine non è idonea ad integrare il requisito della minaccia perché facente riferimento un comportamento lecito e legittimo da parte di colui che si senta vittima di reato (anche se così non è); in secondo luogo la Sig.ra non otterrebbe un profitto ingiusto né lei un correlativo danno dalla restituzione dell’orecchino, dal momento che questo è effettivamente di sua proprietà.

Così come da lei descritto, dunque, non pare che vi sia un comportamento penalmente rilevante da parte della sig.ra che si è limitata a richiederle un bene di sua proprietà “minacciandola” di andare dai carabinieri per il soddisfacimento delle sue pretese.

Invero, se le modalità di richiesta della sig.ra fossero state diverse o, medio tempore, si fossero trasformate in minacce di diverso tenore, più che il delitto di estorsione, si sarebbe potuto integrare il diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex. art. 393 c.p. che, diversamente dall’estorsione, punisce colui che, pur avendo un diritto e potendo azionare tale diritto in tribunale (in questo caso la restituzione del bene), si fa giustizia da sé; tanto che, gergalmente, tale reato è inserito all’interno dei cd. reati di “ragion fattasi”.

Il reato è integrato qualora, invece che azionare le vie legali per il soddisfacimento del proprio diritto, il soggetto minacci la controparte o vi eserciti violenza.

Ecco che, dunque, per quanto riguarda la posizione della Sig.ra, piuttosto che il delitto di estorsione e solo nel caso in cui il comportamento della stessa travalichi la mera “minaccia” di agire per le vie legali, potrà essere integrato il delitto di cui all’art. 393 c.p..

Un’ultima notazione: il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è procedibile a querela della persona offesa e, dunque, qualora i comportamenti della Sig.ra dovessero mutare e dovessero integrare tale reato, lei dovrà denunciarli alle autorità entro 90 giorni dall’accaduto altrimenti il delitto non potrà più essere perseguito.

Per quanto riguarda invece la sua posizione non paiono sussistere elementi di rilevanza penale: da quanto da lei esposto, infatti, l’orecchino in questione è stato dimenticato da parte della Sig.ra presso la sua abitazione e da quel momento lei si è sempre reso disponibile alla restituzione dello stesso. Anche qualora, ad oggi, lei avesse perso il summenzionato orecchino questo smarrimento non sarebbe idoneo ad integrare alcuna fattispecie penalmente rilevante.

L’unica fattispecie che potrebbe, astrattamente, essere considerata, infatti, ipotizzando che lei non avesse perso l’orecchino ma lo stesse illegittimamente trattenendo, sarebbe il reato previsto dall’art. 646 c.p., ovvero, l’appropriazione indebita. Tale reato, infatti, punisce colui che, avendo a qualunque titolo il possesso di un bene mobile, al fine di trarne profitto, se ne appropri.

Nel suo caso, tuttavia, da quanto esposto, lei non si è appropriato di tale bene ed anzi pare sempre essere stata univoca la sua intenzione di restituire detto bene. In particolare, infatti, oltre a mancare l’elemento oggettivo del reato, ovvero la concreta appropriazione di tale bene (avendolo lei perso), pare mancare del tutto l’elemento soggettivo del reato: l’elemento soggettivo, infatti, in questo reato si manifesta nella forma del cd. dolo specifico. Ciò significa che, per essere considerato responsabile del reato di appropriazione indebita, è necessario che lei stia consapevolmente trattenendo il bene al fine di trarne un profitto. Nel caso di specie, invece, stante tutto il trascorso (documentato anche dai messaggi) pare mancare del tutto questa volontà colpevole.

Per quanto attiene, in ultimo, ad eventuali prescrizioni, il discorso è duplice: da un lato, infatti, è necessario analizzare la prescrizione del reato e, dall’altro, il termine per proporre la querela.
Il reato di appropriazione indebita, pur non essendo nel caso di specie, a nostro parere, integrato, si prescrive in anni 6 e, dunque, essendone trascorsi ad oggi 4, non sarebbe ancora prescritto; qualora tuttavia iniziasse un processo nei suoi confronti (cosa che, lo si ripete, pare potersi escludere), è probabile che non riuscirebbe a concludersi prima del termine prescrizionale. E’ necessario altresì sottolineare che, nel caso in cui fosse esercitata l’azione penale nei suoi confronti, la prescrizione aumenterebbe di un ulteriore anno e mezzo, ai sensi dell’art. 160 c.p., raggiungendo il termine di anni 7 e mesi 6.

Diverso, invece, e più rilevante nel caso di specie, è il termine per proporre la querela; il reato di appropriazione indebita, infatti, è procedibile a querela della persona offesa, con la conseguenza che, anche se il reato fosse stato integrato ma non fosse stata presentata tempestiva querela, lo stesso non sarebbe procedibile. Ai sensi dell’art. 124 c.p., infatti, la persona offesa da un reato ha 90 giorni per proporre la querela; spirato tale termine, un’eventuale querela sarebbe tardiva.

I 90 giorni prescritti dall’art. 124 c.p., tuttavia, non decorrono dal giorno in cui è stato posto in essere il reato ma, diversamente, dal giorno in cui la persona offesa si sia resa conto del reato perpetrato ai suoi danni. Nel caso di specie, tuttavia, essendo ormai anni che la Sig.ra non riusciva a recuperare detto orecchino, il termine per proporre la querela pare essere già abbondantemente decorso, anche se, invero, non si può escludere che la sig.ra dati la scoperta della sua volontà di appropriarsi del bene solo con i recenti accadimenti che, se posti in essere meno di 90 giorni fa, renderebbero ancora tempestiva un’eventuale querela.

In ultimo, per mero scrupolo, pare utile avvisarla che, se anche ricevesse una denuncia per i fatti da lei esposti, se anche la querela non fosse considerata tardiva e se anche la si volesse ritenere penalmente responsabile, il caso da lei presentato pare poter rientrare a pieno titolo nei casi previsti dall’art. 131 bis bis del codice penale. L’art. 131 bis, infatti, è un articolo che impone al giudice di assolvere l’imputato il quale abbia commesso un fatto di particolare tenuità. Particolare tenuità che, salvo l’orecchino in questione non abbia un volare particolarmente alto, sembra potersi applicare al caso da lei presentato.

Anonimo chiede
sabato 06/01/2018 - Sicilia
“Siamo nella fase di avviso conclusioni indagini. Mi viene contestato il reato art.629 cp. Questi i fatti: Pm sostiene che da intercettazioni regolarmente disposte dal giudice si evince che ho prestato la somma di mille euro ad una donna che mi ha promesso prestazioni sessuali. La somma prestata è stata trasferita con bonifico sul c/c intestato al marito ed alla donna cointestato. Successivamente la donna non accetta nessun appuntamento ed io chiedo la restituzione delle somme, minacciandola di mandare foto di lei nuda al marito. Viene nel frattempo disposto sequestro nei miei confronti di tutto il materiale relativo a computer telefonini ed ogni oggetto di informatica. La digital forensic dichiara che non sono in possesso di nessuna foto di lei nuda o di nudo in genere nemmeno nei files cancellati. La donna,sostiene il Pm, mi restituisce la somma di mille euro sempre dal conto corrente del marito a lei cointestato al mio conto corrente. Ora,tenuto conto che: dalle intercettazioni emergono sms in cui è scritto che minacciavo di mandare le foto di lei nuda al marito, io non possedevo nessuna foto,la somma mi è stata restituita sette giorni dopo il prestito,la donna in sede di interrogatorio conferma che si trattava di un prestito e che mai ci sarebbe stato nulla rispetto alle avances, come è possibile che il Pm possa contestare il reato art. 629?”
Consulenza legale i 08/01/2018
Nel caso di specie, in base agli elementi esposti, può configurarsi il reato di estorsione (si legga l'art. 629 c.p) oppure il reato di violenza privata (si legga art. 610 c.p.).

L’art. 629 del c.p. contiene un elemento costitutivo del reato: l’ingiusto vantaggio del soggetto agente.

Gli elementi su cui focalizzare l’attenzione sono quindi:
  • la prospettazione di un danno ingiusto (la minaccia)
  • e l’ingiusto vantaggio del soggetto agente.

Nel caso di specie vi sono alcuni elementi di fatto che, se provati, possono comportare un esito favorevole del processo. In quest’ottica le dichiarazioni della persona offesa paiono decisive.

Il primo aspetto rilevante è riuscire a dimostrare di aver diritto di ricevere la restituzione del denaro perché in tal caso mancherebbe il requisito, essenziale come sopra descritto, del danno ingiusto.

Se così non fosse sarebbe fondata l’accusa di estorsione.

Anche nel caso in cui la somma fosse stata giustamente restituita, resta da valutare la condotta consistita nella minaccia di diffondere foto raffiguranti la persona offesa nuda.

Anche se la persona offesa ha parlato di restituzione di un prestito, sarebbe importante spiegare per quale motivo sono stati inviati questi messaggi.

Il P.M. infatti potrebbe ritenere che tali messaggi avevano il fine di ottenere la restituzione della somma.

In tal caso potrebbe configurarsi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall’art. 393 del c.p.

Tale delitto è meno grave e amplia il ventaglio di scelte difensive (ad esempio la possibilità di chiedere la sospensione del processo per messa alla prova).

Circa la differenza tra i due reati, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale, sez. II, 09/10/2017, n. 48763) ha chiarito che “i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già solo in relazione all'esistenza o meno di una legittima pretesa e dunque alla rilevazione dell'elemento soggettivo quale volontà di soddisfare detta pretesa, ma anche in relazione alle modalità dell'azione che non rimangono del tutto indifferenti ai fini delle qualificazione giuridica del fatto costituendo esse stesse indice rivelatore dell'effettiva volontà dell'agente che allorquando si manifesti in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, determinano la ricorrenza del delitto di estorsione.”